Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 665 Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza oggetto dell’appello in esame, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante inteso ad ottenere la declaratoria dell’ illegittimità dell’occupazione d’urgenza e del verbale di consistenza dei terreni occorrenti per la realizzazione, previo avvio del procedimento espropriativo, dei lavori di "Riqualificazione e adeguamento funzionale del piano viabile del collegamento SSV Caianello Benevento/S.P. ex 372 (Paupisi).

Tale procedimento d’occupazione d’urgenza ha riguardato, in parte, anche il terreno sito in Comune di San Lorenzo Maggiore, riportato in catasto al foglio 16 particella 131 di proprietà del ricorrente che tale cespite ha ereditato dalla zia, sig.ra Domenica Borruto.

La sentenza impugnata, precisato che il provvedimento d’occupazione d’urgenza connesso alla procedimento espropriativo in parola non era il n.95 del 3 luglio 2002, erroneamente indicato dal ricorrente, bensì recava il numero 183 e la data del 20 gennaio 2004, ed esposto all’albo pretorio comunale per darne notizia all’intestatario catastale individuato nella detta Domenica Borruto, nel frattempo però defunta, ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure proposte dal ricorrente inclusa quella volta a contestare l’omessa notifica nei suoi confronti.

La sentenza di primo grado merita d’essere confermata.

In particolare, deve ritenersi infondato il primo motivo del ricorso recante la violazione dell’art.3 della legge n.1/1978 per inosservanza della notifica dell’avviso di immissione in possesso al proprietario effettivo dei terreni venti giorni prima della data stabilita.

Ed invero emerge dagli atti che a tale operazione d’impossessamento il ricorrente ha partecipato sottoscrivendo il relativo verbale il 23 marzo 2004, senza, quindi, nulla rilevare in punto di mancata notifica dell’antecedente avviso e di intestazione del decreto d’occupazione d’urgenza all’anzidetta Domenica Borruto, tanto che lo stesso ricorrente ha potuto, con il suo consenso, essere assunto come nuova ditta proprietaria, destinataria del procedimento espropriativo.

Del resto rispetto a tale data il ricorso di primo grado non potrebbe che essere dichiarato tardivo essendo stato pacificamente notificato dopo il 28 settembre 2004.

E’ altresì" irrilevante in tale contesto che l’Amministrazione provinciale espropriante abbia implicitamente riconosciuto il ricorrente come effettivo proprietario, avendogli inviato la nota del 5 luglio 2002 per comunicargli l’avvio del procedimento espropriativo sul terreno anzidetto, in precedenza appartenente alla sig.ra Domenica Borruto.

Poichè inoltre l’occupazione, come emerge dagli atti, è avvenuta nella detta data, mentre il decreto di autorizzazione reca la data del 20 gennaio 2004, contrariamente a quanto ritenuto con il motivo in esame (il primo), è evidente che è stato rispettato anche il termine di tre mesi di cui all’art.20 l.n.865 del 1971.

Quanto, infine, alla mancato esame delle osservazioni al progetto dell’opera pubblica, che il ricorrente ha svolto, in particolare, per contestare il percorso della stradale, è sufficiente osservare che la dichiarazione di pubblica utilità di tale realizzazione, peraltro non impugnata, trae origine dall’accordo di programma e dalla successiva conferenza di servizio, pubblicizzati, ai sensi di legge, per raccogliere le osservazioni degli interessati, in data 21 gennaio 2002, secondo quanto affermato nel giudizio di primo grado dalla Provincia intimata e non contestato dal ricorrente neppure in questa sede.

La nota del 30 ottobre 2002 contenente le dette osservazioni rappresenta dunque un esercizio palesemente tardivo della facoltà connessa al diritto dominicale, del quale quindi la Provincia intimata non illegittimamente ha potuto non tener conto, in sede di impugnazione indirizzata soltanto al successivo decreto d’occupazione d’urgenza.

L’appello deve quindi essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata l’appellante è esonerato dal pagamento delle spese di lite relative al presente grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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