Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 5370 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 5 luglio 2008. la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da C.F. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione – dei termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio in materia pensionistica promosso dal ricorrente dinanzi alla Corte dei Conti.

Premesso che il giudizio presupposto era stato definito con sentenza del 15 novembre 2005, notificata il 23 novembre 2005 e non impugnata, la Corte ha ritenuto che tale sentenza fosse passata in giudicato il 22 febbraio 2006, concludendo che la domanda di equa riparazione, proposta con ricorso depositato il 23 maggio 2007, era successiva alla scadenza del termine semestrale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4. 2. – Avverso il predetto decreto il C. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che la Corte d’Appello ha individuato la data del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio presupposto sulla base della data di notificazione della medesima sentenza, desunta dalle risultanze in atti, senza però precisare di quali risultanze si trattasse.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, del D.L. n. 453 del 1993, art. 1 e degli artt. 133, 285, 325, 326 e 327 cod. proc. civ. sostenendo che, ai fini dell’individuazione della data del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio presupposto, la Corte d’Appello ha erroneamente equiparato alla notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, la comunicazione effettuata al procuratore costituito di esso ricorrente ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ.. che non escludeva l’applicabilità del termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ..

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè l’omesso esame di documenti, sostenendo che, ai lini della valutazione in ordine all’ammissibilità del ricorso, la Corte d’Appello non ha tenuto conto dell’attestazione apposta in calce alla copia della sentenza emessa nel giudizio presupposto, di cui aveva disposto l’acquisizione presso la Corte dei Conti, secondo cui detta sentenza era passata in giudicato per effetto della scadenza del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ..

4. Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti all’osservanza del termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione, sono fondate.

Premesso infatti che la domanda di equa riparazione si riferiva ad un giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, ed avente ad oggetto l’impugnazione di un decreto con cui il Ministero della Difesa aveva rigettato la domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato proposta dal ricorrente, la Corte d’Appello ha ritenuto che il ricorso, depositato il 23 maggio 2007. fosse stato proposto oltre il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, osservando che la sentenza emessa a conclusione del predetto giudizio, depositata il 15 novembre 2005 e notificala il 23 novembre 2005, era divenuta definitiva al più tardi il 22 febbraio 2006, per effetto della scadenza del termine di novanta giorni previsto per l’impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Orbene, nel processo in materia di pensioni dinanzi alla Corte dei conti, disciplinato dal D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in L. 14 gennaio 1994, n. 19 (nel testo modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in L. 20 dicembre 1996, n. 639, e dalla L. 21 luglio 2000, n. 205), avverso le decisioni rese in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali è proponibile non già il ricorso per cassazione, ma l’appello alle sezioni giurisdizionali centrali, ai sensi del D.L. n. 453 cit., art. 1, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunque entro un anno dalla pubblicazione, "per soli motivi di diritto. La particolare conformazione di tale mezzo di impugnazione, quale emerge anche dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti (nonchè dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 84 del 2003), non consente di negarne il carattere di impugnazione ordinaria, con la conseguenza che fino alla scadenza del termine previsto per la sua proposizione la decisione non può considerarsi definitiva. Pertanto, ove la decisione pronunciata in primo grado dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti non sia stata notificala, il termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione in riferimento alla violazione del termine di ragionevole durata verificatasi nel processo in materia pensionistica decorre dalla scadenza del termine di un anno dalla pubblicazione della medesima decisione (cfr. Cass. Sez. 1^ 18 maggio 2007, n. 11644; 28 giugno 2006, n. 14987; 26 maggio 2006, n. 12640).

La Corte d’Appello, oltre a ritenere proponibile il ricorso per cassazione, ha escluso l’applicabilità di quest’ultimo termine, sul presupposto dell’avvenuta notificazione della decisione, ma non ha indicato gli elementi dai quali ha tratto tale convinzione, limitandosi a richiamare in proposito le "risultanze in atti" ed omettendo di precisare le ragioni per cui ha ritenuto irrilevante la documentazione di cui essa stessa aveva disposto l’acquisizione presso la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Calabria, dalla quale emergeva che proprio nel giorno da essa indicato quale data della notificazione era stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 133 cod. proc. civ. (ovvero ai sensi del R.D. 13 agosto 1933, n. 1308, art. 23, che per le decisioni delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti prevede modalità di pubblicazione analoghe a quelle previste dal codice di rito per le sentenze civili).

Tale precisazione assume rilievo decisivo nella valutazione da compiersi in ordine alla proponibilità della domanda di equa riparazione, rispondendo la predetta comunicazione a finalità diverse da quelle della notificazione, e non potendo quindi essere considerata alla stessa equipollente ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, nonchè, per quanto interessa in questa sede, ai fini dell’individuazione della data in cui la decisione è divenuta definitiva.

5. – Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Catanzaro, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative alla presente fase.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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