Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 03-02-2011, n. 4139

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, dal difensore di L. M. avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio dei non abbienti.

Osservava il Tribunale che detto provvedimento era impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione ex art. 113 del citato decreto giacchè la revoca era avvenuta ai sensi dell’art. 112, lett. d) del medesimo decreto, a seguito di rivalutazione delle condizioni di reddito del L..

Propone ricorso per cassazione il difensore del L. articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113, affermando che detta disposizione contempla la proponibilità di ricorso diretto per cassazione esclusivamente nella ipotesi in cui la revoca dell’ammissione al patrocinio avvenga su richiesta dell’Ufficio finanziario competente, nella specie mancante.

Il ricorso è fondato.

Non è in discussione che l’ammissione al patrocinio dei non abbienti è stata, nel caso in esame, revocata di ufficio dal giudice, sul presupposto della mancanza, successivamente accertata, delle condizioni di reddito di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92.

Il problema afferente la diretta impugnabilità in cassazione di tale provvedimento a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella L. 17 agosto 2005, n. 165 (il cui art. 9 bis, comma 1 lett. e) ed f), ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113) è stato affrontato e risolto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre, Sezione 4^, 16 settembre 2008, Scognamiglio), dopo qualche decisione in senso contrario, nel senso che per questo tipo di provvedimento continua a non essere previsto il ricorso diretto per cassazione.

L’unico rimedio esperibile era, ed è, quello dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 nel quale dunque il ricorso va convertito.

La suesposta conclusione in merito alla ritenuta esclusione del ricorso diretto per cassazione discende dalle seguenti considerazioni.

L’art. 112, lett. d), è stato modificato consentendo la revoca d’ufficio anche al di fuori dei casi di "revoca formale" e pur in assenza della richiesta dell’agenzia delle entrate; l’art. 113 è stato modificato, invece, consentendo il ricorso per cassazione "contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 112, lett. d), comma 1".

E’ verosimile che l’innovazione legislativa intendesse modificare l’art. 113 nel senso di consentire il ricorso diretto in cassazione anche contro il provvedimento di revoca d’ufficio, non diversamente da quanto avviene, pacificamente, per il provvedimento di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario competente. Peraltro, la formulazione della norma, per un evidente errore del legislatore, conserva tuttora il riferimento alla "richiesta di revoca" contenuta nell’art. 112, lett. d): per l’effetto, poichè la richiesta di revoca non esiste, ovviamente, nel caso di revoca d’ufficio, la conclusione non può che essere quella che il ricorso diretto continua ad essere consentito solo nel caso di richiesta proveniente dall’ufficio finanziario.

Ne consegue che avverso la revoca d’ufficio, come quella del caso in esame, l’unico rimedio esperibile è quello dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, nel quale va convertito il ricorso per cassazione (v. la costante giurisprudenza di questa Corte, prima della modifica normativa del 2005, e tra queste, Sezione 1^, 21 settembre 2004, Brusca; Sezione 4^, 4 giugno 2003, Sirio).

In conclusione, la decisione impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al presidente del Tribunale di Foggia perchè proceda ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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