Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 660 Danni Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 4945 del 2009 (R.G. n. 9371 del 2008) il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero della salute al pagamento delle rivalutazione monetaria stabilita dall’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati") sulla indennità integrativa speciale corrisposta alla ricorrente, signora S.D.P., quale componente dell’indennizzo ex art. 1 della legge citata a far tempo dall’1 gennaio 1996 con gli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo.

2. Con atto di diffida e messa in mora notificato al Ministero della salute il 6 aprile 2010 la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza citata, in quanto non gravata dall’Amministrazione con conseguente formazione del giudicato, deducendo di avere titolo alla somma di euro 17.366,79, di cui 14.948, quale rivalutazione in base agli indici ISTAT della parte dell’indennizzo relativo all’indennità integrativa speciale a far data dall’1 gennaio 1996 ed euro 2.407,97 a titolo di interessi legali dall’1 gennaio 1996 e fino al 28 febbraio 2010.

3. La ricorrente ha quindi proposto il ricorso in epigrafe con cui si chiede l’adozione di misure volte all’esecuzione del giudicato.

Nel ricorso si afferma che il Ministero della salute, con bonifico bancario del 13 aprile 2010 ha corrisposto all’istante la somma di euro 16.392,97 per rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al 31 marzo 2010 e che, in risposta all’atto di diffida, con nota prot. 13568 del 23 febbraio 2010 del Dirigente competente ha comunicato "di non dover provvedere all’adeguamento dell’indennizzo per i ratei futuri, anche alla luce della recente sentenza n. 22112/09 emessa dalla Corte di Cassazione".

Si richiama poi, in disparte dalla inapplicabilità della citata pronuncia della Corte di Cassazione in quanto emessa in diverso giudizio e superata da pronunce di merito successive, che nel frattempo è intervenuto in materia l’art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), i cui commi 13 e 14 così dispongono: "13. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione. 14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Si censura quindi tale normativa per incostituzionalità perché disciplina retroattivamente una fattispecie, come quella in esame, coperta da giudicato e perciò intangibile e si propone, di conseguenza, questione di legittimità costituzionale della stessa per contrasto: a) con l’art. 117 della Costituzione e con l’art. 6, comma 1, della CEDU (come modificato con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona) non potendo lo Stato, secondo la Corte di Strasburgo, introdurre una interpretazione normativa a suo favore di norme sub iudice, salvi "imperiosi motivi di interesse generale"; b) con gli articoli 101, 102 e 104 della Costituzione, producendo la normativa ingiustificata disparità tra chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e tra soggetti che hanno comunque subito il medesimo danno; c) con l’articolo 3 della Costituzione, con l’art. 14 della CEDU e con l’art. 21 della Carta europea dei diritti dell’uomo, essendo la norma discriminatoria rispetto ad altre categorie di danneggiati, quali i destinatari della legge n. 229 del 2005 ("Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie"), che prevede la rivalutazione annuale dell’intero importo dell’ulteriore indennizzo previsto per i beneficiari della legge n. 210 del 1992 ovvero del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163 ("Regolamento di esecuzione dell’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco"), che prevede identica rivalutazione.

4. Nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2010 il Collegio ha ritenuto necessario, al fine del decidere, ordinare al Ministero della salute di depositare presso la Segreteria della Sezione, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notifica se anteriore, una relazione, corredata dai relativi atti e documenti, recante l’esplicazione delle modalità con le quali è stata data esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro n. 4945 del 2009 della cui ottemperanza è causa. Ha riservato ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese al definitivo e rinviato alla camera di consiglio del 17 dicembre 2010 per il prosieguo.

5. In data 23 novembre 2010 è pervenuta la richiesta relazione.

6. Nella camera di consiglio del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio, esaminata la relazione depositata dal Ministero della salute, ritiene che l’Amministrazione abbia dato compiuta esecuzione alla sentenza oggetto del presente ricorso.

Infatti:

dalla documentazione allegata alla relazione emerge che la somma complessiva erogata alla ricorrente (con ordine di pagamento n. 1 del 15 marzo 2010), pari ad euro 16.394,78, è stata calcolata computando, per il periodo dall’1 gennaio 1996 al 31 marzo 2010, per ciascuno degli anni del periodo e per il trimestre dall’1 gennaio 2010 al 31 marzo 2010, l’ammontare della indennità integrativa speciale, cui è stato applicato il tasso di inflazione programmato e quindi aggiunti gli interessi legali (Tabella in allegato n. 5);

tale modalità di calcolo è conforme a quanto disposto con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza con il ricorso in esame, che ha sancito la condanna del Ministero al pagamento della rivalutazione monetaria, così come fissata dall’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, sull’indennità integrativa speciale corrisposta a parte ricorrente quale componente dell’indennizzo ex art. 1 legge n. 210 del 1992 a far tempo dal 1 gennaio 1996 con gli interessi legali da tale ultima data e sino al soddisfo;

– i commi 13 e 14 del’art. 11 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 non appaiono censurabili per i vizi di incostituzionalità prospettati; recata infatti nel comma 13 l’interpretazione della normativa in materia nel senso della non rivalutabilità dell’indennità integrativa speciale, la disciplina del comma 14 rispetto alla sussistenza di cosa giudicata risulta correttamente posta, poiché si prevede che restano salvaguardati gli effetti del giudicato per i periodi con esso definiti e che la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale cessa per il futuro, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, secondo il principio per cui nei rapporti di durata l’autorità della cosa giudicata ha il limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., III, 6 dicembre 2007, n. 25454; sez. lav., 16 agosto 2004, n. 15931), ferma l’intangibilità del segmento del diritto relativo al periodo concluso con l’emanazione della sentenza.

2. Per quanto considerato il ricorso per l’esecuzione del giudicato deve essere respinto.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *