Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 03-02-2011, n. 4127 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. e il PG presso la Corte di appello di Napoli ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare il giudizio di colpevolezza della P. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, parzialmente accogliendo l’appello dell’imputata, ha escluso l’aumento per la continuazione ritenuto in primo grado, sul rilievo dell’unicità della condotta incriminata.

La P. si duole del diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità. Il PG, invece, lamenta l’esclusione dell’aumento per la continuazione. Il ricorso dell’imputata è manifestamente infondato.

In proposito, secondo assunto pacifico, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità ( D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5), il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (expluribus, Sezione 4^, 19 dicembre 2008, Said).

Il giudicante si è mosso rispettando questi principi, attraverso una valutazione che ha avuto come elemento fondante l’ostativita del parametri della quantità erano state sequestrate più di 80 dosi di cocaina e delle modalità della condotta il sequestro di denaro denotava che, prima ancora dell’episodio di cessione incriminato, vi era stata altra attività di cessione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Va accolto invece il ricorso del PG, avendo riguardo alle circostanze della vicenda come cristallizzata nell’imputazione: all’imputata era stato contestato un episodio di cessione di cocaina, ma era stata altresì contestata l’illecita detenzione di "altra" sostanza stupefacente sempre del tipo cocaina destinata parimenti al mercato.

Ed allora va ricordato che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per come è costruito attraverso l’indicazione delle condotte materiali illecite, costituisce norma a più fattispecie tra loro alternative.

Ne deriva, da un lato, la configurabilità del reato allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste.

Ne consegue, dall’altro, l’esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave.

Tuttavia, perchè ciò si verifichi occorre la presenza di queste circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; e) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità Qualora, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono, conseguentemente, più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati; unificabili eventualmente per la continuazione ( art. 81 c.p., comma 2), se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (v., tra le tante, Sezione 4^, 12 gennaio 1996, Caparco; Sezione 2^, 18 gennaio 1996, Mura; Sezione 6^, 4 marzo 1996, Segafredo; Sezione 6^, 16 marzo 1998, Casa; Sezione 6^, 17 novembre 1999, D’Antoni ed altri; Sezione 6^, 10 aprile 2002, Labbouz ed altro; Sezione 6^, 12 dicembre 2002, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bombasaro ed altri; Sezione 4^, 7 aprile 2005, Volpi).

Per intenderci, a titolo esemplificativo: un soggetto che venga sorpreso a "spacciare" un determinato quantitativo di droga risponderà di un’unica violazione dell’art. 73 e non certo, separatamente, delle condotte di detenzione e di vendita, magari unificate dal vincolo della continuazione; per converso, un soggetto che venga sorpreso a "spacciare" un determinato quantitativo di droga e che, sottoposto a successiva perquisizione, venga trovato in possesso di "altra" sostanza stupefacente, risponderà di una duplice violazione dell’art. 73, la prima afferente la sostanza ceduta, l’altra relativamente all’ulteriore quantitativo illecitamente detenuto a fini di spaccio.

"E’ quindi condivisibile la censura articolata dal PG, dovendosi rinviare gli atti al giudice di merito, affinchè si conformi al suddetto principio.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di P.S., che condanna al pagamento delle spese del processuali e della somma Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende In accoglimento del ricorso del Procuratore generale annulla la sentenza, limitatamente al punto concernente la continuazione tra i reati ed al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio al altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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