Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 659 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha impugnato il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale del 12 marzo 2008, nella parte in cui ella è stata assegnata alla sede del centro operativo di Genova, mentre le sedi di preferenza indicate dalla stessa nell’apposita istanza all’Amministrazione sono state attribuite a candidati collocatisi nella relativa graduatoria in posizioni deteriori.

La sentenza impugnata ha statuito quanto segue.

"Con la comunicazione preventiva dell’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato del 7 marzo 2008 è stato portato a conoscenza degli interessati l’elenco delle sedi disponibili ai fini dell’assegnazione ai vincitori del concorso di cui trattasi con l’invito agli stessi alla indicazione delle sedi di preferenza entro e non oltre il 10.3.2008.

Per quanto interessa in questa sede, tra le sedi di servizio erano ricomprese sia la stazione di Corleto Manforte (SA)- (cod. p8sa6crl) che la stazione di Laurino (SA)- (cod. p8sa7lrn), ossia le uniche due sedi indicate come disponibili nella Regione Campania nel detto elenco.

Con la istanza del 18 febbraio 2.2008 di cui al prot. n. 01750, avente ad oggetto "richiesta assegnazione sede di servizio", la ricorrente ha indicato testualmente nell’ordine le sedi di:

– Comando Stazione Nocera Inferiore (SA),

– Comando Regione Napoli,

– Comando Stazione Torre del Greco (NA),

con la specifica indicazione della motivazione addotta ai fini della richiesta di assegnazione delle predette sedi da rinvenirsi nel luogo di residenza e lavoro del coniuge, affetto da malattia celiaca, in Salerno e nell’acquisto di un immobile ai fini dell’abitazione del nucleo familiare con accollo di un mutuo in località Cava dei Tirreni.

Con la comunicazione del 19 aprile.2007, di cui al prot. n. 4756 del 20caprile 2007 – secondo quanto dedotto in ricorso, di assegnazione in una delle sedi indicate o comunque in una delle sedi site nella regione Campania di appartenenza della stessa – la ricorrente ha testualmente riferito che, dalla data di espletamento del concorso pubblico di cui trattasi alla data odierna la propria situazione giuridica soggettiva aveva subito dei cambiamenti e precisamente:

" – che è residente in Cava dei Tirreni (SA);

– che è coniugata dall’11 novembre 2006 con il sig. Celano.

Allega alla presente comunicazione:

1. Certificato di residenza

2. Certificato di stato civile".

Con il provvedimento impugnato la ricorrente, collocatasi al 7° posto in graduatoria, è stata assegnata alla Stazione di Genova, ed invece l’agente Caccavale, collocatosi al 16° posto in graduatoria, è stato assegnato alla Stazione di Corleto Manforte (SA) e l’agente Conca, collocatosi al 27° posto in graduatoria, è stato assegnato alla Stazione di Laurino (SA). (…).

Nel caso di specie, dall’esame della documentazione in atti e pertanto dalla ricostruzione in fatto della vicenda di cui trattasi, è agevole rilevare che la istanza della ricorrente ai fini della indicazione delle sedi di preferenza di prima assegnazione della sede di servizio, presentata nei termini indicati, del 18 febbraio 2008 non conteneva l’indicazione specifica di una delle sedi della Regione Campania di cui all’elenco allegato alla comunicazione del 7 marzo 2008 (poi assegnate ai controinteressati) né l’indicazione con formula generica di qualsiasi sede situata nell’ambito della detta regione di appartenenza e residenza della stessa.

Soltanto con la successiva comunicazione del 17 aprile 2008 (successiva non solo alla scadenza dell’indicato termine ultimo del 10.3.2008 per l’espressione delle preferenze delle sedi di assegnazione da parte degli interessati, ma anche all’adozione dell’impugnato decreto del capo del C.F.S. del 12 marzo 2008 di assegnazione delle sedi definitive ai vincitori del concorso) la ricorrente ha comunicato all’Amministrazione i mutamenti intervenuti nella propria situazione personale (peraltro nessun mutamento successivo alla precedente istanza del 18 febbraio 2008 è stato dalla stessa dedotto) senza, peraltro, nemmeno in questa sede richiedere espressamente ed in modo inequivoco, a correzione della precedente istanza presentata nei termini, qualsiasi sede della Regione Campania eventualmente disponibile per i vincitori del concorso di cui trattasi.

Peraltro, nell’ordinanza del Consiglio di Stato, di riforma dell’ordinanza di rigetto della sospensiva di questo Tribunale, si fa riferimento al criterio del posizionamento in graduatoria della ricorrente con riferimento alla indicazione delle preferenze che, nel caso di specie, indipendentemente dalla sua effettiva valenza normativa, non sembra trovare applicazione.

Dall’esame della documentazione in atti, infatti, risulta che l’Aministrazione ha effettivamente seguito il detto criterio (dell’ordine della graduatoria di merito del concorso) anche relativamente alla ricorrente, la quale, tuttavia, non ha indicato un ordine completo di preferenza di tutte le sedi disponibili, così come le era stato comunicato preventivamente, da scorrere secondo l’ordine della graduatoria ai fini dell’attribuzione della sede definitiva, ma ha soltanto indicato tre specifiche sedi di servizio, nessuna delle quali, tuttavia, era stata preventivamente individuata come disponibile ai fini dell’assegnazione per il concorso in questione nell’elenco di cui in precedenza.

Peraltro, anche a ritenere che l’indicato termine del 10.3.2008 per l’individuazione delle preferenze di sede non potesse essere considerato come termine perentorio, in mancanza della espressa previsione della comminatoria di una sanzione, tuttavia, nemmeno nella successiva istanza del 19 aprile.4.2008, viene dedotto alcunché in modo specifico in ordine alla volontà di espressione di una preferenza per qualsiasi sede della Regione Campania, in quanto regione di appartenenza e residenza della ricorrente.

Né può fondatamente ritenersi che l’indicazione delle motivazioni specifiche personali che abbiano indotto la ricorrente all’individuazione, nei termini di cui in precedenza, delle sedi di preferenza con la istanza del 18 febbraio 2008, equivalga all’indicazione di tutte le sedi disponibili nella regione di appartenenza e residenza.

E non può certamente ritenersi che l’Amministrazione sia tenuta ad interpretare le preferenze di sede espresse al fine di trarne il relativo criterio ispiratore da applicare poi in sede di definitiva assegnazione della prima sede di servizio.

Per le considerazioni che precedono i primi due motivi di censura devono essere respinti, siccome infondati nel merito. (…)".

Con ordinanza del 14 dicembre 2009, n. 6127 la sentenza impugnata è stata sospesa.

All’udienza del 20 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso in trattazione è stato notificato (non a mani proprie) ai contro interessati Caccavale Lucia e Conca Luigi nelle loro sedi di servizio, rispettivamente la stazione di Laurino (SA) e di Corleto Monforte (SA), a mezzo del servizio postale.

Tale circostanza è sufficiente a rendere inammissibile l’appello alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato che ritiene "inammissibile il ricorso, per nullità della notificazione all’unico controinteressato, allorché esso sia stato notificato a quest’ultimo presso l’ufficio in cui presta lavoro dipendente, non a mani proprie, ma a mani di altro dipendente dello stesso ufficio" (Cons.St. VI, 28 febbraio 2000, n. 1041).

In ogni caso il Collegio sottolinea che nessuna delle censure formulate con l’atto d’appello è idonea a superare quanto affermato nella sentenza impugnata, ossia che la istanza prodotta dalla ricorrente in data 18 febbraio 2008 non conteneva l’indicazione specifica di una delle sedi della regione Campania di cui all’elenco allegato alla comunicazione del 7 marzo 2008 (poi assegnate ai controinteressati), né l’indicazione con formula generica di qualsiasi sede situata nell’ambito della detta regione di appartenenza e residenza della stessa.

Ne consegue pertanto che l’appello non può trovare accoglimento.

A ciò deve aggiungersi che l’appellante, nemmeno in sede giudiziale, ha indicato quale della due sede disponibili nella regione Campania, e poi assegnate ai controinteresati, ella avrebbe preferito, cosicché non apparirebbe conforme a principi di economia procedimentale annullare entrambe le assegnazioni e, successivamente lasciare libera l’appellante di scegliere la sede a lei più confacente.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello specificato in epigrafe, lo respinge.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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