Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 655 Notifica della sentenza del T.A.R. e dell’atto di appello CE Ambiente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani s.p.a (di seguito: A.), con ricorso n. 567 del 2003 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 24 gennaio 2003, prot. n. 717 C.D., del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, di determinazione delle tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di I categoria in agro di Trani a servizio del bacino BA/1; con motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 2591 del 2 aprile 2003, con il quale il detto Commissario delegato, revocata la precedente determinazione n. 717 del 2003, ha determinato in euro 40,60 per tonnellata la tariffa dei rifiuti nella discarica dell’A. di Trani.

2. Il T.a.r. adito, con sentenza n. 1371 del 2005, "fermo e impregiudicato quanto statuito con la sentenza nr. 2225 del 2004" ha respinto il ricorso "quanto all’impugnazione del provvedimento n. 2591 del 2 aprile 2003". Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con l’annullamento del citato provvedimento del Commissario delegato n. 2591 del 2 aprile 2003.

4. All’udienza dell’8 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nella sentenza di primo grado viene anzitutto richiamata, in fatto, la sentenza parziale n. 2225 del 2004 pronunciata dalla medesima Sezione, con cui era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso originario avverso il provvedimento n. 717 del 2003 per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della revoca di tale provvedimento, ed erano stati disposti adempimenti istruttori.

Affermata quindi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, in quanto relativa al provvedimento discrezionale e autoritativo di determinazione della tariffa, nel merito il ricorso è stato respinto, poiché:

a) come si evince dalla delibera commissariale n. 296 del 30 settembre 2002, l’asserita incompetenza del Commissario delegato alla determinazione della tariffa in questione non sussiste;

b) nella valutazione delle voci di costo entranti a comporre la tariffa praticata dall’ente gestore della discarica il Commissario gode di ampia discrezionalità, censurabile dal giudice soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza;

c) tali vizi non si riscontrano nella specie poiché, come emerge dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, per la determinazione della tariffa sono stati assunti gli elementi di costo forniti dalla stessa A. di Trani e ad essi sono stati applicati i parametri vincolanti di cui al citato decreto commissariale n. 296 del 2002 (non impugnato), con riguardo, in particolare, alla determinazione in 30 anni, anziché in 50, del periodo di "postgestione" ed al ricalcolo delle spese amministrative nella misura del 15 per cento dei costi di ammortamento, risultando altresì congrua la lieve riduzione del costo del personale di gestione, compiuta dall’Amministrazione in base ai costi di mercato.

2. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado per non avere riconosciuto la erronea valutazione di alcuni elementi di costo fatta nella determinazione commissariale rispetto alla tariffa predisposta dall’A., ai sensi di legge, sulla base di costi effettivamente sostenuti e contabilmente documentati.

In particolare, ricordato che la tariffa predisposta dall’A. è inferiore al tetto massimo della tariffa indicato nella delibera commissariale n. 296 del 2002, si deduce che:

a) a fronte del costo medio annuo del personale di 35.000 euro il Commissario delegato ha assunto quale parametro il costo riferito ai C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, che è differente da quello applicabile ai dipendenti da imprese delle aziende municipalizzate per un incremento di circa il 10 per cento del costo unitario e non tiene conto, inoltre, del più elevato livello delle qualifiche di inquadramento;

b) la riduzione apportata alle spese amministrative, da euro 5,45/t ad euro 4,50/t (con il loro ricalcolo in misura pari al 15 per cento dei costi di ammortamento, gestione e post gestione), è diretta conseguenza della riduzione della voce relativa al personale e alla post gestione;

c) la delibera commissariale non ha in alcun modo motivato la riduzione del periodo di post gestione da 50 a 30 anni, nonostante la complessità degli adempimenti e oneri previsti al riguardo dal d.lgs. n. 36 del 2003, in particolare per il ripristino ambientale, la sorveglianza e il controllo, né considerato che così si sono disattese le delibere n. 117 del 10 aprile 2000 e n. 23 del 18 aprile successivo, rispettivamente, della Giunta e del Consiglio comunale di Trani, recanti l’approvazione della tariffa dell’A. e la previsione dei costi per la chiusura e post chiusura della discarica per un periodo non inferiore a 50 anni.

3. Il Collegio deve, anzitutto, rilevare la inammissibilità dell’appello per difetto della sua notificazione all’appellato Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia; essendo infatti il Commissario organo governativo (nominato con O.P.C.M. n. 3077 del 4 agosto 2000) l’appello avrebbe dovuto essergli notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non, come risulta, presso la sede del Commissario in Bari.

4. Per completezza ritiene, peraltro, il Collegio di esaminare l’appello nei suoi profili di merito.

Al riguardo è da condividersi quanto affermato dal giudice di primo grado sull’ampia discrezionalità del Commissario delegato nella valutazione delle voci di costo alla base della tariffa, in ragione del contenuto tecnico del giudizio, e perciò, sulla possibilità che la detta valutazione possa essere censurata soltanto per illogicità o irragionevolezza, si afferma che l’appello risulta, comunque, anche infondato nel merito.

Infatti:

dalla relazione tecnica (e allegati) dell’Ufficio del Commissario depositata nel giudizio di primo grado, in data 2 luglio 2004, emerge che il ricalcolo delle spese amministrative al 15 per cento dei costi di ammortamento, gestione e post gestione è motivato dalla conformità di tale misura a quanto stabilito al riguardo dal "Decreto del Commissario delegato emergenza ambientale 30 settembre 2002, n. 296" (pubblicato sul BURL del 23 ottobre 2002); poiché nel punto 8.3. di tale Decreto, rispetto alla I fascia di impianti (con volumetria autorizzata superiore a 500.000 mc, come nella specie), è in effetti specificato che "le spese amministrative, CUA" sono misurate nel 15 per cento dei costi di ammortamento ("Ca"), di esercizio ("Ce") e di chiusura e post gestione ("Cc"), ne risulta che fondatamente si è proceduto ad applicare siffatto parametro nella valutazione di specie.

con il richiamo di conformità a quanto stabilito dal decreto citato, e dal d.lgs. n. 36 del 2003, è anche motivata la rideterminazione del periodo di post gestione da 50 a 30 anni, dovendosi, pure in questo caso, giudicare adeguata la motivazione addotta, dal momento che nel medesimo punto 8.3. del suddetto decreto commissariale si specifica che "Il calcolo degli oneri di post gestione è riferito ad un periodo di durata di tale attività per trenta anni" e che nell’art. 8, comma 1, lett. m), del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ("Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti") si dispone che il piano finanziario, da presentare con la domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una discarica, deve precisare i costi della gestione postoperativa "per un periodo di almeno trenta anni".

Riguardo a tale questione si deve anche osservare che con la delibera n. 117 del 10 aprile 2000, richiamata nell’appello, il Comune di Trani ha preso atto della proposta di tariffazione proposta dall’AMNIU e l’ha fatta propria "ai fini della presentazione della stessa alla Provincia di Bari per gli adempimenti di competenza", non risultando perciò alcuna efficacia vincolante della detta delibera per le determinazioni dell’Autorità amministrativa competente;

né appare provata la irragionevolezza o illogicità del ricalcolo del costo medio annuo del personale in 30.000 euro rispetto alla somma di euro 35.000 indicata dall’A. per la determinazione della tariffa, risultando indicata al riguardo nel più recente documento depositato dalla ricorrente (3 agosto 2010), a sostegno delle proprie valutazioni di costo (relazione Ansac 2006) l’applicazione al personale "in prima battuta" del "CCNL di Federambiente del maggio 2003", data perciò concomitante con quella dell’impugnato provvedimento n. 2591 del 2 aprile 2003, per la cui redazione sarebbe stato appunto adottato, come indicato in appello, il C.C.N.L. dei dipendenti del settore.

Per i motivi che precedono il presente gravame appare, in definitiva, privo di consistenza anche nei suoi profili di merito.

5. Per tali motivi l’appello in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile.

INulla deve essere pronunciato sulle spese del presente grado di giudizio non risultando costituita la parte appellata.
P.Q.M.

dichiara l’appello in epigrafe inammissibile.

Nulla per le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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