Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-02-2011, n. 4137 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sanzione amministrativa accessoria.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Firenze ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di M.A. in ordine ai reati di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze deducendo violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è fondato. L’indicata norma incriminatice prevede che all’affermazione di responsabilità consegue di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale previsto dall’art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida cui si riferisce il presente giudizio, e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa in questione, con rinvio al Tribunale di Firenze per le pertinenti determinazioni.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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