Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-02-2011, n. 4123 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Trani, con sentenza del 4 aprile 2004, ha assolto B.D. dal reato di cui all’art. 589 c.p., perchè il fatto non sussiste. La pronunzia è stata riformata dalla Corte d’appello di Bari che ha affermato la penale responsabilità dell’imputato e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

Secondo l’ipotesi accusatoria fatta propria dal giudice d’appello, l’imputato, nella veste di coordinatore dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Andria, ha omesso colposamente di disporre l’immediata esecuzione di parto cesareo nei confronti della degente P.F. in una situazione di sofferenza fetale rivelatasi già dal primo tracciato cardiotocografico delle ore 9,45. L’intervento ebbe luogo tardivamente alle ore 14, con la conseguenza che il neonato L. S. riportò asfissia, encefalite ipossica ed insufficienza cardiorespiratoria che ne cagionarono la morte.

Nel corso del ricovero vennero eseguiti tre tracciati cardiotocografici. Il primo intorno alle ore 10, il secondo intorno alle ore 11, che rivelavano anomalie di discussa gravità; un terzo intorno alle ore 12, che rivelava tracciato piatto e determinava la decisione di procedere con immediatezza a taglio cesareo.

Il primo giudice ha emesso sentenza assolutoria per diverse convergenti ragioni. In primo luogo si è dubitato dell’esistenza del nesso causale, avendo i consulenti attribuito l’evento letale più probabilmente alla sofferenza letale cronica che al ritardo nell’esecuzione del parto cesareo. Inoltre sono stati espressi dubbi sulle occasioni nelle quali il dr. B. venne coinvolto nella vicenda. Secondo la P., costui ebbe un colloquio in sua presenza col medico curante dr. F. dopo il primo esame cardiotocografico delle ore 10,18. Secondo lo stesso dr. F. un secondo colloquio si sarebbe verificato intorno alle ore 11, dopo il secondo tracciato cardiotocografico, quando il B. si trovava già in sala operatoria per un secondo intervento. Il giudice ha conclusivamente ritenuto che solo il secondo incontro è dimostrato con certezza, emergendo anche dalle dichiarazioni di due medici che si trovavano in sala operatoria con l’imputato. Infine, si è argomentato che non vi è prova certa che dopo il secondo tracciato delle ore 11 vi fosse la possibilità tecnica di disporre l’immediata esecuzione dell’intervento chirurgico, posto che la relativa sala era in quel momento occupata; fermi comunque i dubbi in ordine all’utilità dell’anticipazione dell’atto chirurgico.

Secondo la Corte d’appello tutti gli esami cardiotocografici e l’ecografia rivelavano evidenti segni di sofferenza fetale. In tale situazione si sarebbe imposta l’immediata esecuzione del parto cesareo o l’induzione farmacologica dello stesso parto.

La stessa Corte non condivide i dubbi del Tribunale in ordine alla evitabilità dell’evento per effetto di un tempestivo intervento chirurgico, a causa della compromissione del feto ben prima del ricovero. Se il primario dr. B. avesse disposto l’immediata esecuzione del cesareo, l’evento morte del piccolo L., con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato.

L’intervento avrebbe potuto essere eseguito prima dell’anestesia dell’altra donna sottoposta ad atto non urgente, e quindi intorno alle ore 10. In ogni caso rileva che l’intervento venne infine eseguito utilizzando un altro letto dell’ambiente operatorio; e quindi se il B. si fosse efficacemente adoperato, il taglio cesareo si sarebbe potuto comunque anticipare. L’imputato, d’altra parte, era sin dall’inizio informato della condizione della partoriente.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si prospetta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il reato non fosse prescritto pur essendo spirato all’atto della sentenza il termine massimo di sette anni e sei mesi.

Si (ravvisato che l’effetto istintivo sia precluso dalla dichiarazione di rinuncia alla prescrizione espressa dal difensore, trascurando che la stessa rinunzia costituisce atto personale dell’imputato, come ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2 Con il secondo motivo si censura la valutazione afferente al nesso causale ed alla colpa. Si considera dirimente le circostanze che all’atto del ricovero il dottor B. fosse impegnato in sala operatoria per l’esecuzione di altro intervento. E’ ben vero che l’inizio di tale atto avvenne intorno alle ore 10,30, ma si è trascurato che la fase preparatoria, come riferito da altro sanitario, richiede circa un’ora; e che il B. vi partecipò.

Inoltre, dalla documentazione clinica emerge che l’imputato venne informato solo alle ore 12,45, quando fu deciso il taglio cesareo.

Fino a quel momento la paziente fu gestita dal dottor F. che già in precedenza l’aveva in cura. In tale situazione non può essere ipotizzata alcuna concreta responsabilità del ricorrente.

2.3. La difesa della parte civile ha presentato una memoria.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Quanto alla prescrizione è sufficiente considerare che, essendo stata la prima sentenza emessa il 4 aprile 2004, trova applicazione la previgente disciplina della prescrizione. Nel caso di specie non sono state concesse attenuanti generiche, sicchè il termine prescrizionale complessivo, rapportato alla pena massima edittale di cinque anni di reclusione, è di 15 anni di reclusione. Esso non è per nulla decorso, posto che l’illecito risale al maggio 2001. 3.2 Quanto alle deduzioni in ordine alla responsabilità così come articolate nei motivi di ricorso, la pronunzia impugnata appare immune da censure logico – giuridiche. Si afferma, infatti, che il B., in ragione del suo ruolo di garante e della sua pregressa esperienza professionale, avrebbe dovuto attivarsi per apprestare tempestivamente i necessari presidi terapeutici. D’altra parte, egli era sin dall’inizio informato della situazione della paziente. Al riguardo laibrte territoriale supera i dubbi espressi dal primo giudice: sia la partoriente che il dottor F. hanno riferito, anche se in termini non esattamente coincidenti, di due incontri con il primario, uno subito dopo il primo tracciato cardiotocografico, l’altro dopo il secondo tracciato. D’altra parte, non vi è dubbio che la decisione di ritardare l’esecuzione del cesareo sia stata presa dal primario; come dimostrato dal fatto che l’intervento fu frutto di una autonoma assunzione di responsabilità del dottor F. (come riportato nella cartella clinica) che già in precedenza aveva ripetutamente manifestato dissenso in ordine alla decisione del primario di ritardare il compimento dell’atto chirurgico.

Tale valutazione coglie da un lato l’indiscusso ruolo di garante del B., in considerazione della sua qualifica di primario e della sua presenza in reparto all’epoca del fatto; e dall’altro ricostruisce la sequenza degli accadimenti pervenendo a ritenere che fin dal momento del ricovero egli fosse informato della difficile situazione della partoriente. Tali risolutive valutazioni in fatto vengono confutate dalla difesa con argomenti che evocano isolati e non meglio precisati frammenti del materiale probatorio; e tentano di sollecitare impropriamente questa Corte suprema alla riconsiderazione del merito^nonchè ad accreditare l’alternativa ricostruzione della vicenda secondo cui il ricorrente sarebbe stato completamente all’oscuro dei fatti fino al momento in cui venne deciso l’intervento chirurgico di cui si discute.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. L’imputato deve essere pure condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che appare congruo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; nonchè alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *