Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-02-2011, n. 4120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità di L. G.G. in ordine al reato di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis c.p.. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello che ha escluso l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ed ha confermato la pena.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che il fatto è privo di rilievo penale poichè è stato commesso in uno scantinato aperto a tutti e che l’introduzione all’interno è avvenuta per prelevare solo ferro vecchio. In ogni caso, uno scantinato non costituisce luogo di privata dimora rilevante ai sensi dell’art. 624 bis c.p..

Inoltre, difettava l’intenzione di asportare alcunchè, atteso che la condotta è stata posta in essere dalla persona con cui si accompagnava. Infine, erroneamente è stata esclusa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4. 3. Il ricorso è fondato quanto alla valutazione afferente alla fattispecie di cui all’art. 624 bis. c.p.; e palesemente privo di pregio quanto al resto.

3.1 L’art. 624 bis c.p., introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, punisce chiunque, per profitto, introducendosi in un edificio o in altro luogo "destinato in tutto o in parte a privata dimora" o nelle pertinenze di essa, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Questa Corte ha già avuto modo di porre in luce ripetutamente che la nozione di "luogo destinato a privata dimora" è stata introdotta dal legislatore per allineare la portata della fattispecie a quella delineata dalla autonoma figura di violazione di domicilio prevista dall’art. 614 c.p.; con la conseguenza che il reato di "furto in abitazione" si configura solo quando il fatto è commesso in qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative (Cass. 4^, 16 aprile 2008, Rv. 239980; Cass. 4^, 17 settembre 2003, Rv 226415; Cass. 4^, 26 febbraio 2003, Rv 224568). In conseguenza, allorchè la sottrazione abbia luogo all’interno di un garage o in luogo simile, al fine di verifica re se si configuri la fattispecie di cui si discute, occorre accertare quale sia la destinazione, l’uso del locale, al fine di comprendere se si configuri, eventualmente solo in chiave pertinenziale, la connessione con la vita privata o lavorativa. Nel caso di specie tale approfondimento è mancato del tutto. Dalle sentenze di merito non si evince alcuna informazione specifica: si apprende solo che l’edificio in cui avvennero i fatti era sottoposto a sequestro giudiziario e che esso era vigilato da un custode. La sentenza di merito, d’altra parte, sembra fondarsi sull’erroneo convincimento che il reato si configuri per il solo fatto che il locale sia "chiuso e non aperto al pubblico". La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio per ciò che attiene alla qualificazione giuridica del fatto.

3.2 Quanto al resto, il ricorso è generico e si limita a prospettare acriticamente questioni sulle quali la Corte d’appello, in consonanza con il Tribunale, si è argomentatamente pronunziata. La sentenza, d’altra parte è, per tali profili, immune da vizi logico-giuridici.

L’apertura al pubblico del locale è stata esclusa sulla base della considerazione che l’imputato, insieme al complice, è stato sorpreso dal personale operante mentre forzava una porta per uscire. Si è inoltre evidenziato che l’auto era stata forzata; e che i due autori del reato sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso. La refurtiva era costituita dall’impianto sonoro di una auto antica (una Ballila) sicchè la Corte territoriale ha ritenuto che sia da escludere che si tratti di oggetto di valore irrisorio. L’imputato, d’altra parte, ha sostanzialmente ammesso i fatti. Infine, l’apprensione del bene era già avvenuta prima dell’intervento di polizia che condusse all’arresto dei due imputati. Tale argomentazione, conforme a consolidati principi, consonante con quella che si rinviene nella prima sentenza, non presenta alcun profilo critico; e reca una ponderazione del fatto che non può essere modo sindacata nella presente sede di legittimità. Tale parte del gravame deve essere conseguentemente rigettata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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