Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 647

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale regionale amministrativo per il Piemonte il Comitato ambiente e territorio Borgo Revel, unitamente ad altri litisconsorti, impugnava per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili i seguenti provvedimenti aventi ad oggetto 1" esercizio di attività estrattiva di sabbia e ghiaia:

– autorizzazione n. 2 del 4 dicembre 2003 alla coltivazione di cava rilasciata alla soc. P.S. a r.l. dal responsabile del settore edilizia ed urbanistica e delle miniere, cave del Comune di Verolengo;

– deliberazione della Giunta del predetto Comune n. 85 del 21 novembre 2003, avente ad oggetto l’ attribuzione di ulteriori funzioni di gestione all’ assessore competente in materia;

– deliberazione consiliare n. 1 del 19 febbraio 2003, di approvazione della bozza di convenzione per la coltivazione della cava in località Borgo Revel.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso limitatamente ai motivi terzo e quarto.

Con il primo dei motivi oggetto di favorevole disamina era stata dedotta la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità; l’irragionevolezza dell’azione amministrativa; la violazione degli articoli 7 e 31 della legge regionale del Piemonte 6 novembre 1978, n. 68, e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell’art. 8 del D.P.A.E. della Regione Piemonte, nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e carenza d’istruttoria.

L’ autorizzazione dell’attività estrattiva – in contrasto con il parere sfavorevole espresso dalla conferenza di servizi istruttoria – verrebbe a fondarsi sugli stessi presupposti già negativamente valutati in sede di conferenza e non sarebbe, comunque, supportata da adeguata istruttoria e motivazione ed in merito a molteplici aspetti.

Relativamente al secondo motivo – articolato su plurimi profili di doglianza – il primo giudice rilevava che 1" amministrazione comunale, nel rilasciare l’autorizzazione, aveva omesso di considerare, secondo quanto previsto dall’ art.7 l.r. Piemonte n. 69 del 1978, la rilevanza del materiale da

estrarre per l’economia regionale, nonché 1" assunzione da parte del richiedente di specifici impegni in ordine all’organizzazione produttiva complessivamente considerata.

1.1). Avverso la sentenza n. 2866 del 2005 ha proposto appello la soc. P.S. ed ha diffusamente contrastato le conclusioni del primo giudice insistendo, anche in sede di note conclusive, per la riforma della decisione.

1.2). Contro detta sentenza si è altresì gravato con altro ricorso il Comune di Verolengo, e ne ha chiesto la riforma e/o annullamento per dedotti motivi.

1.3). In entrambi i ricorsi si è costituito in resistenza solo formale il Comitato ambiente e territorio Borgo Revel unitamente ad altri ricorrenti in primo grado.

Nel ricorso n. 471 reg. 2006 si è, inoltre, costituta la soc. P.S., che ha proposto anche ricorso incidentale.

All’ udienza del 17 dicembre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

2). Ai sensi dell’ art. 96, n. 1, Cod. proc. amm. gli appelli vanno riuniti per la contestuale decisione.

2.1). Con atto depositato nell’ imminenza dell’ udienza per la discussione nel merito il Comune di Verolengo ha dichiarato, con rinvio alla delibera di Giunta n. 143 del 7 dicembre 2010, che è venuto meno ogni interesse alla decisione del ricorso, essendo stata in prosieguo rilasciata in favore della soc. P.S. autorizzazione del 19 ottobre 2007 per l’ esercizio dell’ attività estrattiva.

Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile ai sensi dell’ art. 35, comma 1, lett. c), Cod. proc. amm.; conseguenza, l’ appello incidentale proposto dalla soc. P.S. va anch" esso dichiarato improcedibile.

2.2). All’ udienza di discussione la difesa della soc. P.S. ha insistito per la decisione nel merito dell’ appello non riconoscendo, per implicito, valore satisfattivo al provvedimento autorizzatorio in prosieguo intervenuto in data 19 ottobre 2007.

2.3). L’ appello è infondato.

2.4). La conferenza di servizi prevista dagli artt. 31 e segg. della l.r. Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 – chiamata a pronunziarsi sul rilascio dell’ autorizzazione alla coltivazione della cava in favore dell’ odierna esponente – aveva rilevato tutta una serie di criticità connesse all’ asservimento dell’ area all’ attività estrattiva inerenti:

– alla necessità di verifica della soggiacente falda freatica, con monitoraggio su tempi più lunghi, di massima coincidenti con i periodi primaverili e autunnali;

– ai tempi di coltivazione successivi e non contemporanei ad altra cava esistente in zona;

– alla mascheratura a mitigazione dell’ impatto paesaggistico;

– al corretto drenaggio delle acque, con garanzia di manutenzione del fosso drenante:

– all’ arretramento dell’ are di cava per un raggio di mt. 200 dal vicino insediamento.

Stabilisce l’ art. 31 della l.r. Piemonte n. 44 del 2000 che le amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze di autorizzazione alla coltivazione di cava "valutate le conclusioni della Conferenza di servizi" nella composizione prevista dal successivo art. 32.

La valutazione espressa dalla conferenza di servizi – in cui concorre l’ apporto di componenti in possesso di specifica qualificazione nel settore minerario, oltreché in quello della tutela del paesaggio e del territorio in genere – anche se non risolutiva in via definitiva di ogni questione afferente alla coltivazione della cava e, quindi, non vincolante per l’ esercizio del potere autorizzatorio del Comune, esplica, tuttavia, effetto condizionante di ogni successiva determinazione del predetto ente.

Il Comune può, invero, discostarsi dalle indicazioni espresse dalla conferenza di servizi solo previa adeguata e completa istruttoria, che dia atto del venir meno delle condizioni riconosciute impeditive dell’ inizio dell’attività estrattiva, dando adeguata motivazione nel provvedimento adottato degli adempimenti posti in essere e delle misure adottate a salvaguardia degli interessi incisi dall’ asservimento dell’ area all’ attività di cava.

Nella specie risultano all’ evidenza disattesi i preventivi obblighi di verifica in lungo periodo della soggiacenza della falda freatica, a prevenzione di ogni possibile intercettazione. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto al drenaggio delle acque ed agli interventi manutentivi del fosso drenante.

Come correttamente posto in rilievo dal primo giudice detti adempimenti, che coinvolgono la tutela dell’ assetto idrogeologico del sito, dovevano precedere il rilascio del titolo autorizzatorio – a prevenzione di ogni indebita ed irreversibile compromissione dei luoghi per effetto dell’ attività estrattiva – con adeguamento del progetto redatto dalla società interessata alle esigenze poste in rilievo dalla conferenza di servizi.

L’ onere di verifica istruttoria del Comune circa l’ adeguatezza del progetto prima del rilascio dell’ atto abilitativo si è tradotto, invece, in mere raccomandazioni o condizioni di esercizio dell’ attività di cava, con scelta che non consente, anche sul piano motivazionale, il superamento del parere di segno negativo espresso dalla conferenza che, per di più, afferendo ad aspetti strettamente tecnici, non poteva essere disatteso dall’ organo di amministrazione attiva in assenza di verifiche parimenti qualificate.

Il Tribunale regionale ha, inoltre, correttamente rilevato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla rilevanza del materiale da estrarre per l’ economia regionale, nonché agli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell’ attività produttiva, aspetti che l’ art. 7 della l.r. Piemonte n. 69 del 1978 eleva ad elementi qualificanti la coltivazione di cava, cui resta condizionato il rilascio dell’autorizzazione.

La pronuncia di annullamento adottata dal Tribunale regionale trae valido fondamento dai delineati profili di illegittimità dell’ atto autorizzatorio; ciò ed esime il collegio dall’esame di ogni altra doglianza articolata dall’ appellante.

Il ricorso n. 10687 del 2005 va, quindi, respinto.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) in definitiva pronunzia:

– dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;

– dichiara improcedibili il ricorso rubricato al n. 471 del 2006 e l’appello incidentale in tale sede proposto dalla soc. P.S.;

– respinge il ricorso n. 10687 del 2005;

– compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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