Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 03-02-2011, n. 4102 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza del 20 gennaio 2009, ha condannato G.A. per i reati di violazione di domicilio aggravata e di danneggiamento, del pari, aggravato in danno di M.M., alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, il quale lamenta, quale unico motivo, la violazione di legge a cagione dell’applicazione di una pena al di sotto del minimo edittale, tenendo conto che la violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose sembra essere il reato più grave, ai fini dell’applicata continuazione, ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

3. Con fax, pervenuto a questa Corte il 10 gennaio 2010, il difensore d’ufficio dell’imputato ha comunicato di rinunciare alla difesa dell’imputato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, accoglibile avendo il Giudice dell’impugnata sentenza applicato una pena inferiore a quella prevista dalla norma di legge.

2. In punto di fatto, si osserva come il Giudice del merito abbia affermato la penale responsabilità di G.A. per i reati ascritti di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose, ex art. 614 c.p., comma 4, e di danneggiamento aggravato sempre dalla violenza, ex art. 635 c.p., comma 2 ritenendo, inoltre, i reati uniti dal vincolo della continuazione.

Lo stesso Giudice, però, ha erroneamente considerato come reato più grave, ai fini del computo della pena ai sensi dell’art. 81 c.p., il danneggiamento aggravato (reclusione da sei mesi a tre anni) in luogo della violazione di domicilio aggravata (reclusione da uno a cinque anni) operando, pertanto, una non corretta quantificazione della pena.

3. Avvalendosi, pertanto, dei poteri di cui all’art. 620 c.p.p., lett. l) questa Corte deve annullare senza rinvio l’impugnata sentenza provvedendo alla modifica del trattamento sanzionatorio, che si stima conforme a giustizia determinare nella misura della pena di anni uno e giorni dieci di reclusione (pena base per il reato di violazione di domicilio aggravata anni uno più aumento di giorni dieci per la continuazione).

4. Il Giudice di merito ha, inoltre, condonato, L. n. 241 del 2006, ex art. 1, la pena erroneamente inflitta per cui, non potendo questa Corte operare valutazioni attinenti alle condizioni soggettive dell’imputato sarà compito del Giudice dell’esecuzione, eventualmente, valutare la possibilità di condonare la maggiore pena inflitta con la presente decisione.

5. Rimane, infine, da -, il comportamento del difensore di ufficio dell’imputato, avvocato Onofrio Di Paola del foro di Roma, che, contravvenendo ai principi deontologici e alla disposizione di cui all’art. 97 c.p.p., comma 5, senza alcuna specifica indicazione nè alcun concreto giustificato motivo (non potendosi tale considerare la mera indicazione del "sovrapporsi di impegni professionali"), ha rinunciato all’obbligo della difesa d’ufficio in una fattispecie attinente, peraltro, alla concreta irrogazione di una maggior pena in danno dell’imputato.

S’impone, pertanto, la comunicazione della presente decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per le determinazioni del caso.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in anni uno e giorni dieci di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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