Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-03-2011, n. 5451 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8.02.2003 il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda proposta da C.C., che assumeva di aveva prestato servizio nell’ambito del personale non docente del corso parallelo dell’ISEF di Bologna svolto in Catanzaro, dichiarando il diritto del medesimo- ai sensi del D.Lgs. n. 178 del 1998, art. 6 – al trasferimento presso l’Università "Magna Graecia" di Catanzaro Tale decisione, appellata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è stata riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro n. 1374 del 2006, che ha rigettato la domanda del C..

La Corte territoriale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dalla richiamata norma per il passaggio dei personale non docente da ISEF pareggiato all’Università (Corso di laurea in Scienze Motorie).

Il C. ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Istruzione-Università- Ricerca, mentre gli altri intimati non si sono costituiti.

Il ricorrente ha depositato tardiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare vizio di motivazione in relazione a fatto decisivo per il giudizio, sostiene che ai sensi del D.Lgs. n. 178 del 1998 e del D.M. 15 maggio 1999 la sede distaccata IRPEF di Catanzaro era stata indicata tra quelle suscettibili di essere trasformata in corso di laurea in scienze motorie presso l’Università "Magna Graecia di Catanzaro. Aggiunge che quest’ultima si era avvalsa di tale facoltà chiedendo l’istituzione dell’anzidetto corso di laurea, a cui era seguita l’autorizzazione ministeriale e decreto del Rettore n. 226 del 1999.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 178 del 1998, art. 6, del D.M. 15 gennaio 1999, n. 82900, delle Direttive Consiglio Cominità Europee 14.02.1977 n. 77/187 e 29.06.1998 n. 50/1998, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31.

Al riguardo il ricorrente, nel ribadire l’avvenuta trasformazione della sede distaccata ISEF di Catanzaro in corso universitario in scienze motorie, rileva che tale trasformazione ha interessato tutto il personale amministrativo di tale sede.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle richiamate norme, ed in particolare del D.Lgs. n. 178 del 1998, art. 6, giacchè ha argomentato che il trasferimento del personale non docente, in cui rientrava il C., era subordinato alla stipula tra Università e ISEF di apposita convenzione e che il personale da trasferire avesse un rapporto di lavoro con l’ISEF pareggiato. Ciò posto la Corte, ha ritenuto, con motivazione adeguata e logica, che tali condizioni non si fossero realizzate nel caso di specie.

A tale valutazione il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento dei fatti non ammissibile in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del soccombente nei confronti del costituito Ministero.

Nessuna statuizione per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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