T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 128 Farmacia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 437 del 24 luglio 2009, cui ha dato attuazione il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 216 del 24 agosto 2009, è stato istituito un dispensario farmaceutico stagionale nel Comune di Belcastro, precisamente in località Magliacane, per il periodo 1° giugno – 30 settembre di ogni anno. Il provvedimento istitutivo affida la gestione del dispensario alla dott.ssa F., titolare della sede farmaceutica del Comune di Belcastro, che ha dichiarato la propria disponibilità.

Gli atti ora richiamati sono dunque impugnati dalla odierna ricorrente, farmacista titolare della farmacia pertinente alla sede unica del Comune di Botricello, la quale all’uopo deduce violazione dell’art. 1 quinto comma della legge n. 221 del 1968 (come successivamente sostituito) ed eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta e sviamento in ordine alla istituzione del dispensario farmaceutico in assenza delle condizioni normativamente previste e per fini diversi da quelli di legge. In sostanza, si asserisce da parte ricorrente, la erroneità della stessa istituzione del dispensario di cui è questione, difettando in particolare la condizione di una significativa presenza turistica nella località prescelta e contestandosi comunque l’ubicazione prescelta per il nuovo dispensario farmaceutico. Deduce poi la ricorrente nuovamente violazione del citato art. 1, quinto comma legge n. 221 del 1968 in ordine all’assegnazione del dispensario farmaceutico di che trattasi alla titolare della farmacia di Belcastro anziché alla ricorrente, quale titolare della farmacia più vicina.

Si sono costituite in giudizio la Regione Calabria, il Comune di Belcastro e l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, oltre che la stessa controinteressata dott.ssa F., tutti affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza n. 1012 dell’11 dicembre 2009 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Il primo profilo di esame concerne la stessa istituzione del dispensario farmaceutico di cui è questione, della quale la ricorrente assume l’erroneità difettandone i presupposti.

Dispone al riguardo il quinto comma dell’art. 1 della legge n. 221 del 1968, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 362 del 1991 che "nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico…… con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti….., l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all’art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217"..

Sul punto va ribadito l’avviso, già espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il dispensario farmaceutico stagionale costituisce un servizio aggiuntivo che prescinde dalla dotazione delle farmacie nella pianta organica, dato il suo carattere temporaneo (nella specie per quattro mesi l’anno in corrispondenza della stagione estiva) e comunque connesso ad esigenze peculiari ed appunto stagionali, quindi non è assimilabile all’ordinario servizio farmaceutico, tanto è vero che esso è privo di circoscrizione e di autonomia tecnico – funzionale. A ciò consegue che è legittima l’apertura di un dispensario in località, anche non costituenti un Comune, in cui in alcuni periodi dell’anno si registra un incremento significativo di presenze al fine di rendere più agevole l’acquisto di farmaci "di uso comune e di pronto soccorso" (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 25 marzo 2003, n. 1554 e TAR Liguria, II Sezione, 12 giungo 2009 n. 1377). Del resto, la ratio della richiamata disposizione di legge è segnatamente quella di ampliare le fonti di approvvigionamento dei farmaci in corrispondenza di un maggiore afflusso e presenza di persone, il che è conforme sia alla tutela della salute pubblica, che costituisce la finalità della disciplina pubblicistica dei servizi farmaceutici, sia all’obiettivo delle politiche dell’Unione europea in materia di sanità pubblica che, secondo gli art. 152 e 153 trattato Ce, debbono garantire un elevato livello di protezione della salute umana (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 1 dicembre 2008, n. 2129).

Avuto dunque riguardo al richiamato disposto di legge ed alla condivisibile lettura che ne viene fornita in giurisprudenza, ritiene il Collegio legittima la determinazione dell’amministrazione regionale di istituire, sulla scorta di specifica richiesta della competente amministrazione comunale di Belcastro, un dispensario farmaceutico stagionale nel territorio della frazione marina di detto Comune per il periodo 1° giugno – 30 settembre di ogni anno. Come peraltro già osservato in sede cautelare, sul punto la avversata delibera di Giunta regionale risulta sufficientemente motivata con il richiamo all’incremento di popolazione che si registra nella frazione marina interessata all’insediamento del dispensario in occasione della stagione estiva, per come dal servizio demografico dello stesso Comune di Belcastro attestato. E comunque, al fine di ribadire la ritenuta compiutezza e sufficienza dell’istruttoria condotta, va ricordato che è stata anche rilasciata apposita certificazione dell’Assessorato provinciale al turismo in ordine all’aumento nel territorio comunale interessato dei flussi turistici. Del resto, è sintomatico che la legge non preveda un incremento di popolazione minimo (in assoluto o in percentuale su quella ordinariamente residente) per consentire l’istituzione del dispensario stagionale, la cui istituzione risponde piuttosto al naturale incremento dei flussi di presenza tipici della stagione estiva in determinate località, quale sicuramente la frazione marina di Magliacane del Comune di Belcastro. Anzi, l’unico parametro in termini di popolazione recato dalla norma richiamata richiede che si tratti di località, come nella specie, "con popolazione non superiore a 12.500 abitanti".

In altri termini, pur nella sinteticità degli elementi istruttori posti a base della istituzione del dispensario in questione, la stessa deve ritenersi legittima avuto riguardo alla ritenuta sufficienza degli stessi alla luce della ratio della normativa di cui occorre fare applicazione e degli interessi pubblici coinvolti dalla procedura de quo.

La prima censura è dunque infondata.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che il dispensario farmaceutico non sia stato assegnato alla ricorrente, quale titolare della farmacia più "vicina", sia pure ricadente nel territorio di altro Comune.

Anche detta doglianza è invero infondata.

Sul punto è decisivo il disposto del secondo comma dell’art. 10 della legge Regione Calabria 9 aprile 1990 n. 18, a mente del quale, "la gestione del dispensario è affidata al farmacista rurale titolare della sede farmaceutica nell’ambito della quale viene istituito il dispensario. In caso di sua mancanza o rinuncia, la gestione è affidata al titolare di una sede farmaceutica rurale limitrofa, con preferenza per quello più vicino".

La questione dell’assegnazione dei dispensari farmaceutici ha visto, in giurisprudenza, sostenute tesi non univoche. E’ stato così affermato che il diretto affidamento al farmacista più vicino è previsto solo per la diversa fattispecie del dispensario annuale, senza dunque possibile estensione analogica alla diversa ipotesi del dispensario stagionale. (cfr. T.A.R. Liguria n. 1377 del 2009 cit.), ma anche che la vicinanza geografica tra la popolazione utente e il punto di erogazione del servizio rileva proprio in vista della scelta del gestore del dispensario, quindi individuato, di preferenza, nel titolare della farmacia più vicina (cfr.Consiglio Stato, sez. V, 24 aprile 2009, n. 2592). E’ stato pure osservato che nello spirito e nella lettera dell’art. 1 della l. 221/1968 il criterio della vicinanza geografica – al fine di assegnare la gestione di un dispensario farmaceutico – è meramente preferenziale e, pertanto, discrezionalmente integrabile dall’Amministrazione procedente, sia pure nel rispetto dei principi generali che presiedono al corretto svolgimento della azione amministrativa (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 dicembre 2008, n. 1872).

Invero, tutto quanto ora considerato deve comunque arrestarsi dinanzi al chiaro ed inequivoco disposto della citata legge regionale, che appunto dispone l’affidamento della gestione del dispensario al farmacista titolare della sede farmaceutica nell’ambito della quale viene istituito il dispensario, che nel caso di specie è appunto l’odierna controinteressata, titolare della sede farmaceutica del Comune di Belcastro (che ha dichiarato la propria disponibilità), laddove la ricorrente risulta titolare di sede farmaceutica in altro Comune, segnatamente quello di Botricello. In altri termini, il legislatore regionale, nell’esercizio delle proprie discrezionali prerogative, ha (in maniera comunque non manifestamente illogica ed irrazionale) ritenuto di dare prevalenza ai fini dell’assegnazione del dispensario stagionale ad un criterio (quello della titolarità della sede ordinaria) piuttosto che ad un altro (la vicinanza, che peraltro è parametro che non potrebbe ridursi alla sola distanza chilometrica).

E dunque, come pure rilevato in sede cautelare, il criterio della "vicinitas" invocato dalla ricorrente contrasta, nel caso di specie, con il disposto di cui al citato art. 10 della L.R. n. 18 del 1990.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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