T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 127 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I sigg. La M.N.G., La M.V.A. e La M.P. sono comproprietari, insieme alla sig.ra La M.A., dell’ultimo piano del fabbricato sito in Via Milite Ignoto in Monterosso Calabro.

In data 15 settembre 2000 la sig.ra La M.A., nel corso di lavori di ristrutturazione autorizzati con concessione edilizia n. 11 del 21 aprile 2000, ha segnalato al Sindaco la possibilità che si potessero verificare dei crolli relativamente al piano in comproprietà.

In seguito a detta comunicazione il Sindaco, con ordinanza n. 29 del 22 settembre 2000, ha ordinato alla sig.ra La M.A. la demolizione delle parti pericolanti, disponendo anche che "per la ricostruzione delle parti demolite gli interessati attiveranno normale procedura edilizia".

Avverso tale ordinanza è dunque proposto dai sigg. La M.N.G., La M.V.A. e La M.P. il ricorso n. 3189 del 2000, a sostegno del quale sono dedotte le seguenti censure:

violazione di legge (art. 38 della legge 142/90, artt. 2, 3 e 7 della legge 241/90, art. 97 Cost.) – violazione dei principi generali in materia di proprietà edilizia – eccesso di potere (difetto di istruttoria – perplessità – sviamento).

I ricorrenti hanno anche chiesto che venga accertato il loro diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, anche in forma specifica.

Successivamente, il Sindaco di Monterosso Calabro, quale responsabile dell’Area tecnica, ha rilasciato, dietro domanda di La M. Francesco e La M.A., due concessioni edilizie riguardanti il fabbricato di cui sopra, la n. 8 prot. 353 del 7 maggio 2001 e la n. 22 prot. n. 2719 del 27 agosto 2001, per lavori di ristrutturazione da ultimarsi entro il 23 aprile 2003.

In data 4 dicembre 2001 i sigg. La M.N.G., La M.V.A. hanno proposto, quindi, un secondo ricorso, n. 1793 del 2001, impugnando le due concessioni edilizie sopra menzionate ed il provvedimento del Sindaco prot. n. 1510 del 3 maggio 2001 con il quale lo stesso si è autonominato responsabile della gestione dell’area tecnicomanutentiva.

A sostegno di questo secondo ricorso sono dedotte le seguenti censure:

violazione di legge (artt. 2, 3 e 7 legge 241/90- art.97. cost., legge 127/97; T.U. 267/2000) – violazione dei principi generali in materia di proprietà edilizia e di rilascio di concessioni edilizie – eccesso di potere (sviamento – arbitrarietà – erroneità -difetto istruttorio)

Anche con questo secondo ricorso i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza dell’attività amministrativa svolta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, rappresentando in fatto di aver disposto comunque la sospensione dei lavori autorizzati con la concessione edilizia n. 22 con provvedimento n. 26 del 20 settembre 2001.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione ed è stato disposto incombente istruttorio con ordinanza collegiale n. 68/2010.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 i ricorsi vengono ritenuti per la decisione.

I due ricorsi vanno riuniti attese le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Per come esposto nella narrativa in fatto, il primo ricorso è volto avverso l’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco del Comune di Monterosso Calabro ha disposto la demolizione delle parti pericolanti dell’immobile di cui è questione (indirizzando il relativo ordine alla sola sig.ra La M.A., comproprietaria unitamente ai ricorrenti dell’immobile sito in via Milite Ignoto) in ragione della necessità di "scongiurare pericoli di crollo che possono causare danni a persone e cose"

Il ricorso avverso detta ordinanza deve ritenersi fondato.

In particolare, risulta condivisibile il rilievo al riguardo mosso da parte ricorrente in ordine al rilevato eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della perplessità del provvedimento. A ben considerare, infatti, l’ordinanza impugnata si fonda sulla dichiarazione (interessata) di uno solo dei comproprietari (la ricordata sig.ra La M.A.) ed assume a suo fondamento tecnico la perizia redatta dal direttore dei lavori cui l’incarico risulta conferito proprio dalla citata signora La M.A.. E’ evidente, quindi, che il Sindaco non ha posto a fondamento dell’eccezionale potere di intervento costituito dall’adozione di un’ordinanza appunto contingibile ed urgente un adeguato e soprattutto autonomo accertamento tecnico, come peraltro comprovato dalla stringatezza della stessa motivazione dell’atto che, non a caso, si riduce all’apodittica ed invero non dimostrata affermazione della necessità di "scongiurare pericoli di crollo".

Del resto, presupposto dell’adozione di siffatta tipologia di provvedimenti è in primo luogo una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, pericolo che oltretutto deve essere "grave"; è inoltre essenziale che la situazione di grave pericolo non sia fronteggiabile utilizzando gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento; di tali presupposti il provvedimento deve poi fornire specifica e puntuale motivazione (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 24 febbraio 2010, n. 169). Il che difetta nel caso di specie.

Deve anche ritenersi fondato il secondo ricorso con cui i soli sigg. La M.N.G. e La M.V.A. chiedono l’annullamento delle concessioni edilizie in variante rilasciate in favore dei sigg. La M. Francesco e La M.A. per la ristrutturazione del fabbricato di che trattasi e per ulteriori successivi lavori in variante. Giova rammentare che le dette concessioni edilizie sono la conseguenza logica dell’ordinanza di demolizione di parte dell’immobile, in comproprietà questo tra tutti i sigg. La M..

Deve allora condividersi innanzitutto il primo rilievo mosso dai ricorrenti con cui si contesta al Sindaco di aver consentito interventi edilizi su immobile in comproprietà fra soggetti chiaramente e notoriamente in dissenso tra loro. Prova inconfutabile di ciò è la stessa proposizione del primo dei ricorsi in esame rivolto avverso l’ordinanza di demolizione nella quale, peraltro, lo stesso Sindaco dà conto della qualità di comproprietaria della sig.ra La M.A.. Del pari fondato è il motivo di ricorso con cui si deduce incompetenza del Sindaco a rilasciare le concessioni impugnate. Invero il Sindaco ha sul punto agito quale responsabile dell’area tecnica del Comune di Monterosso Calabro per essersi egli stesso come tale autoinvestito con provvedimento del 3 maggio 2001, anch’esso invero impugnato. Ferma restando l’ammissibilità del motivo di ricorso, divenendo per i ricorrenti l’autoinvestitura del Sindaco quale responsabile dell’area tecnica lesiva (e dunque impugnabile) solo al momento in cui lo stesso ha, in quella veste, rilasciato le concessioni edilizie impugnate, lo stesso è peraltro anche fondato. E’ infatti fuori dal sistema e dall’assetto delle competenza degli organi degli Enti locali che il massimo organo di indirizzo politico dell’ente si autoassegni compiti e funzioni amministrative, rimesse per legge alla struttura burocratica dell’ente.

Con riguardo ad entrambi i ricorsi devono essere invece ritenute inammissibili le domande di risarcimento del danno pure con gli stessi formulate poichè affette da genericità oltre che non supportate da alcuna prova. Infatti, ai fini dell’ammissibilità dell’azione per risarcimento danni davanti al giudice amministrativo, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto emanato, da cui dipende la lesione dell’interesse legittimo, è presupposto necessario ma non sufficiente per la configurazione della responsabilità aquiliana a carico dell’Amministrazione. A tale fine, è necessario che il ricorrente alleghi e provi, quantomeno per via presuntiva, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. (condotta, evento, nesso di causalità, elemento psicologico, ingiustizia del danno ed entità dello stesso) (nel caso di specie, parte ricorrente si è invece limitata a richiedere il risarcimento, in termini di assoluta genericità, senza allegare né provare i presupposti costitutivi della fattispecie di responsabilità aquilina) (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 maggio 2010, n. 3367).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie i ricorsi in esame e per l’effetto annulla i provvedimenti con gli stessi impugnati.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie e per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) li dichiara inammissibili limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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