Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 4109 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.M. ricorre in cassazione avverso la sentenza in data 30.03.2010 della Corte d’Appello di Bologna di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 2.10.200 dal Tribunale dello stesso capoluogo in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

I motivi esposti sono manifestamente infondati, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

L’assunto da cui parte il ricorrente è il seguente: "il giudice dell’impugnato provvedimento, non solo erra nella valutazione delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma addirittura fornisce una motivazione del diniego delle attenuanti generiche del tutto illogica". Orbene, la Corte d’Appello ha così motivato:’ L’imputato ha diversi precedenti penali, fra cui un precedente specifico commesso prima del reato oggetto dell’imputazione, di tal che non sono riconoscibili le attenuanti generiche". Si osserva che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. 6, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche, quando impone un obbligo di motivazione espressa per la concessione di un’attenuante negata dal primo giudice o per l’esclusione di un’aggravante, oppure perchè si è effettuata una differente qualificazione di un fatto o si è ritenuto insussistente un reato (Cass. sez. 5, 29 dicembre 1999 n. 14745 rv. 215198), che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908 rv. 229298).

Da ultimo (V. Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. Rv.

248244) questa Corte ha ulteriormente affermato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonchè al suo negativo comportamento processuale).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue al condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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