Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-03-2011, n. 5442 Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Teleradio Alfa srl chiede l’annullamento della ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, il giorno 19 ottobre 2006, con la quale la Corte, dato atto che alle ore 13.00 nessuno era presente e che l’ordinanza emessa all’udienza precedente era stata comunicata, visto l’art. 348 c.p.c., ha dichiarato improcedibile l’appello.

Il ricorso è articolato in tre motivi.

L’intimata R.S. non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo si spiegano le ragioni per le quali il provvedimento viene impugnato con ricorso per cassazione.

Con il secondo si denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5, art. 132 c.p.c., comma 3, e art. 161 c.p.c., comma 2, perchè l’ordinanza avente sostanza di sentenza deve presentare anche i requisiti formali della sentenza e quindi essere firmata non solo dal presidente, ma anche dal giudice estensore e nel caso in esame risulta espressamente che relatore della causa non era il presidente.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 348, 181 e 309 c.p.c., in quanto vi erano state già altre udienze in cui entrambe le parti erano comparse determinando una situazione processuale in cui l’applicazione dell’art. 348 risultava definitivamente esclusa e, pertanto, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti la Corte, in applicazione dell’art. 181 c.p.c., avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e non dichiarare improcedibile l’appello.

Il terzo motivo di ricorso è fondato, gli altri risultano inammissibili (il primo in realtà non è un motivo di ricorso, il secondo rimane assorbito).

La controversia proposta dalla R. contro la Teleradio Alfa si concluse in primo grado dinanzi al Tribunale di Agrigento con l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

La società propose appello. La controparte si costituì.

Le parti comparvero all’udienza 12 maggio 2005, che venne rinviata per tentare una conciliazione.

Alla successiva udienza del 19 luglio 2005 la Corte preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione rinviò al 25 maggio 2006.

In questa udienza i procuratori chiesero la decisione e discussero.

La Corte si ritirò in Camera di consiglio, all’esito della quale emise un’ordinanza con la quale dispose una consulenza tecnica contabile e fissò per il giuramento del perito l’udienza del 6 giugno 2006.

In tale udienza nessuno comparve. La Corte, dato atto della presenza del ctu, rinviò all’udienza del 19 ottobre 2006, mandando alla cancelleria per le comunicazioni.

All’udienza del 19 ottobre, parimenti, nessuno comparve. La Corte, verificato che l’ordinanza emessa all’udienza precedente era stata comunicata, visto l’art. 348 c.p.c., dichiarò improcedibile l’appello.

La Corte non avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’appello, ma avrebbe dovuto limitarsi a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

La giurisprudenza è consolidata in tal senso: cfr., da ultimo, Cass. n. 5643 del 2009. Cass. 20460 del 2004 ha in particolare spiegato: Le Sezioni unite civili di questa Corte di cassazione, con sentenza 25 maggio 1993 n. 5839, esaminando la questione relativa alla compatibilità della disciplina della mancata comparizione della parti all’udienza di cui agli artt. 181 e 348 c.p.c., con il rito del lavoro, sono giunte alla argomentata conclusione positiva, peraltro già prospettata da talune sentenze della Sezione lavoro, in contrasto con l’orientamento precedentemente sancito dalle Sezioni unite con la sentenza 26 marzo 1982 n. 1884…..Deve quindi essere ribadito che il regime dettato nel rito ordinario per l’inattività delle parti è applicabile anche al rito del lavoro e che, ove tale inattività si verifichi nell’udienza prevista dall’art. 437 cod. proc. civ., deve farsi riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e art. 348 cod. proc. civ., a seconda che nell’udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l’appellato.

Resta esclusa in entrambe le ipotesi l’immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza – da comunicare nei modi previsti -, nella quale il ripetersi dell’indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d’improcedibilità dell’impugnazione. Alla luce di questi principi, la Corte, stante la mancata comparizione di entrambe le parti, anche alla udienza cui la causa era stata rinviata a seguito della prima mancata comparizione, avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e non dichiarare improcedibile l’appello.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Caltanisetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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