Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 3895 Impugnazioni Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Milano dichiarò inammissibile per tardività la richiesta di riesame proposta da C.J. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17.4.2010 dal Gip del tribunale di Milano.

Osservò il tribunale che il termine per impugnare decorreva dalla data dell’udienza di convalida del 17.4.2010 perchè il Gip aveva dato lettura dell’ordinanza alla presenza dell’indagato e del sostituto processuale e-spressamente nominato dal difensore d’ufficio.

L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 309, 391, 585 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione. Osserva preliminarmente che l’ordinanza applicativa della misura disponeva che essa fosse notificata agli indagati e ai difensori e che difatti fu notificata al prevenuto in carcere il 18.4.2010 ed al difensore d’ufficio il 29.4.2010, sicchè era tempestiva la richiesta di riesame proposta dal nuovo difensore di fiducia il 30.4.2010. Ed infatti l’art. 391 c.p.p., comma 7, non prevede alcuna notificazione al difensore. Nella specie, essendo stata disposta la notifica all’indagato ed al difensore, la lettura del provvedimento in udienza non ha acquisito valore equipollente all’avviso di deposito dell’ordinanza e comunque ne è derivata la fissazione di due dies a quo. Il dies a quo per la proposizione del gravame va quindi individuato in quello che scade per ultimo. In ogni caso, essendo stato notificato in quello che scade per ultimo. In ogni caso, essendo stato notificato l’avviso di deposito dell’ordinanza, il termine per impugnare per il difensore decorreva da questa data.

2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 97 e 102 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 309 e 391; mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la designazione del difensore d’ufficio presente in udienza di convalida avrebbe dovuto essere disposta ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, e non dell’art. 102 cod. proc. pen., data la mancanza di apposita e tempestiva delega al sostituto. Inoltre, destinatario degli avvisi era il difensore sostituito. Quindi la notifica dell’avviso di deposito ha fissato il momento iniziale del termine per impugnare per l’effettivo titolare della difesa.

3) inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 127, 309 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata de plano senza fissazione della udienza camerale e senza contraddittorio. L’art. 127, comma 9, va ora interpretato alla luce dell’art. 111 Cost., comma 2, che impone la garanzia del contraddittorio.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, invero, è pacifico che l’ordinanza applicativa della misura cautelare fu letta nella udienza di convalida del 17.4.2010, alla presenza sia dell’indagato sia del difensore avv. Barbara Benedini, sostituto processuale espressamente designata dal difensore d’ufficio avv. Roberto Padula.

Pertanto è da questa data di lettura del provvedimento in udienza che decorreva il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame ai sensi dell’art. 391 c.p.p., comma 7. La circostanza che l’ordinanza impositiva disponesse anche la notificazione all’indagato ed al difensore e che questa seconda notificazione sia stata effettivamente effettuata non ha comportato il sorgere, accanto al primo, di un secondo dies a quo e, comunque, l’irrilevanza del primo dies a quo. Innanzitutto, invero, dal testo della ordinanza impositiva si rileva che la notifica dell’avviso al difensore ed all’indagato fu disposta ai fini del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 15, comma 1, e non già anche ai fini del decorso del termine per proporre istanza di riesame. In ogni modo, anche se così non fosse, è evidente che la notifica dell’avviso era stata predisposta in via precautelare e che, in ogni modo, la prescrizione non può avere comportato una rimessione in termini o il sorgere di un termine diverso da quello previsto dalla legge nè ha determinato l’inefficacia del termine di legge ed il venir meno delle conseguenze automaticamente ricollegate alla sua decorrenza.

Quanto al secondo motivo si rileva che la partecipazione alla udienza di convalida dell’avv. Barbara Benedini in sostituzione dell’avv. Roberto Padula è stata regolarmente disposta dal giudice ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. in quanto il difensore d’ufficio aveva fatto pervenire la nomina di un sostituto. Poichè quindi l’indagato non era rimasto privo del difensore in precedenza nominato, il giudice non doveva espletare la procedura prevista dal l’art. 97 cod. proc. pen. per la nomina di un nuovo difensore d’ufficio.

E’ infine infondato anche il terzo motivo. Il Collegio, invero, non ritiene di poter condividere – almeno nella sua assolutezza – l’orientamento secondo cui, avendo l’art. 111 cost., comma 2, costituzionalizzato il principio del contraddittorio, lo avrebbe imposto per ogni procedimento, principale o incidentale, di merito o di legittimità, e quindi anche per ogni ordinanza dichiarativa di inammissibilità della impugnazione. Da ciò deriverebbe, secondo tale tesi, che l’art. 127 c.p.p., comma 9, – secondo cui la inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento camerale, e quindi anche dell’istanza di riesame avverso un provvedimento cautelare, è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito – andrebbe ora interpretato nel senso che l’art. 111 Cost., comma 2, stabilisce altrimenti ed imporrebbe il contraddittorio anche per la mera declaratoria di inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento di riesame (Sez. 3^, 25.11.2003, n. 2021/04, Simeone, m.

228603; Sez. 4^, 1.7.2009, n. 32966, Ceriotti, m. 244798). Il Collegio ritiene invece che il principio enunciato dall’art. 111 Cost., comma 2, – secondo cui Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale – non abbia comportato il divieto ineluttabile di ogni e qualsiasi pronuncia de plano in qualsiasi tipo di procedura. Altrimenti, non si spiegherebbe perchè dell’art. 111 Cost., comma 4 specifica che Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, demandando peraltro alla legge la previsione di alcune eccezioni al principio della formazione della prova in contraddittorio. Ritiene quindi il Collegio che la nuova norma costituzionale non escluda eccezioni al principio e non implichi quindi la necessità di una diversa interpretazione dell’art. 127 c.p.p., comma 9, in quanto la previsione di una declaratoria de plano, anche senza formalità di procedura, della inammissibilità dell’istanza di riesame costituisce una eccezione non manifestamente irragionevole al principio del contraddittorio, che deve ritenersi consentita dall’art. 111 Cost., e quindi non in contrasto con esso, in quanto giustificata da un ragionevole bilanciamento con l’altro principio costituzionale, ugualmente posto dal medesimo art. 111 Cost., comma 2 della ragionevole durata del processo. Il Collegio, pertanto ritiene di dover ribadire il principio che L’inammissibilità della richiesta di riesame … va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l’udienza e di avvisare i difensori, trovando applicazione l’art. 127 cod. proc. pen., il cui comma nono prescrive che l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito …" (Sez. 3^, 1.1.2006, n. 6993, Romeo, m.

234050; Sez. 6^, 4.12.2006, n. 8956/07, Imperi, m. 235914).

La questione del resto in questa sede è, a ben vedere, di scarsa rilevanza pratica, e non merita quindi di essere ulteriormente approfondita. E difatti, come ha statuito la ricordata sent. Sez. 3^, 25.11.2003, Simeone, dal momento che dinanzi a questa Corte si è comunque regolarmente instaurato il contraddittorio e che la parte si è difesa sulla tardività dell’istanza di riesame da lei presentata, dovrebbe comunque trovare applicazione la norma dell’art. 591 c.p.p., comma 4, che consente al giudice di dichiarare in ogni stato e grado del procedimento la inammissibilità della impugnazione verificatasi nei gradi processuali precedenti. Nella specie pertanto, qualora fosse nulla per violazione del contraddittorio l’ordinanza impugnata, questa Corte – per le ragioni dianzi indicate – dovrebbe essa dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di riesame avverso l’ordinanza impositiva della custodia cautelare.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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