T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 58 Amministrazione pubblica Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre la dott.ssa B. contro l’ASP per l’annullamento delle delibere con cui è stata disposta la riorganizzazione dei dipartimenti di Salute mentale dell’Azienda, mediante l’accorpamento delle strutture esistenti e la loro unificazione in una sola unità organizzativa provinciale, che contesta con articolati motivi in diritto.

L’ASP intimata si è costituita e resiste al ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

I) Preliminarmente, e rimeditando criticamente propri precedenti orientamenti, il Tribunale deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, poichè, in materia di atti di macro organizzazione dell’Amministrazione delle Aziende sanitarie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass SSUU 30 gennaio 2008 nr. 2031), la quale ha affermato che "bisogna distinguere la disciplina delle amministrazioni pubbliche in genere da quella specifica delle aziende sanitarie. La prima è dettata dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. La cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo. (…omississ) Diversa è la disciplina legislativa dell’attività organizzativa del servizio sanitario nazionale. A norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l’atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. L’autonomia imprenditoriale è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale, e non esclude la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla legge (ad es. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, lett. e), che assoggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie sulle attività e prestazioni rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese dal Servizio sanitario nazionale: Cass. Sez. Un. 1 agosto 2006 n. 17461; Cons. Stato sez. 5^, 4 dicembre 2005 n. 1638). Ma la stessa giurisprudenza precisa che nell’ambito strumentale privatistico rientra la individuazione, con atto aziendale, delle strutture operative. Pertanto, diversamente che dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono adottate con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale."

Tale orientamento (che peraltro ha cominciato a trovare adesione nella più recente giurisprudenza di merito: si veda TAR Catania, IV, 28 settembre 2010, nr. IV), viene condiviso dal Collegio in considerazione della oggettiva difficoltà di scindere, nella materia dell’organizzazione sanitaria, tra le controversie in ordine alle scelte di macro organizzazione e quelle, generalmente alle prime connesse, circa le nomine dei responsabili delle unità organizzative ed apicali che a loro volta sono pacificamente ascritte alla giurisdizione del giudice ordinario (v. da ultimo, Cassazione civile, SSUU, 06 marzo 2009, n. 5457). In questo senso, la difesa della giurisdizione amministrativa sulle controversie intorno alle scelte di macroorganizzazione nella sanità (che, pure, potrebbe astrattamente fondarsi su più ordini di ragioni) rischierebbe, a tacere d’altro, di incidere negativamente sul fondamentale principio della concentrazione dei mezzi di tutela e dunque dell’effettività della pronuncia giurisdizionale.

Per queste ragioni, dunque, va declinata la giurisdizione sulla odierna domanda in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *