Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-03-2011, n. 5439 Rinunzie e transazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.C. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 9 gennaio 2006, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11289 del 2003.

Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso con il quale denunzia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., commi 1 e 2, art. 2113 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

L’intimato INPS non ha svolto attività difensiva.

Il Gruppo Lepetit spa, oggi SANOFI AVENTIS spa, si difende con controricorso.

Il C. dipendente della convenuta lavorò dal 1970 al 17 luglio 1987, data in cui si dimise.

Il 27 agosto 1987 raggiunse una transazione sulle spettanze di fine rapporto. Oltre il TFR la società gli avrebbe versato L. 55.250.000.

Impugnò la transazione perchè non gli era stato consegnato il libretto di lavoro in data 1 agosto 1987, il che avrebbe determinato la perdita di altro posto di lavoro.

Con ricorso al pretore di Brindisi chiese che, dichiarata l’invalidità della transazione, la società fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro.

Il 23 gennaio 1990 il giudizio fu conciliato con un accordo che prevedeva il versamento della ulteriore somma di L. 25.000.000, a transazione di qualsiasi pretesa relativa al ricorso e comunque proveniente dal pregresso rapporto di lavoro nonchè dalla esecuzione della transazione del 27 agosto 1987.

Con ricorso notificato il 9 novembre 1994 il C. convenne nuovamente in giudizio la società dinanzi al pretore di Brindisi per non aver versato i contributi sulle somme riconosciute per il periodo dal 7 settembre 1987 al 23 gennaio 1990, il che gli avrebbe determinato un ritardo nel conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, che a causa di ciò sarebbe maturata solo nel gennaio 1995.

Il pretore respinse la domanda.

Il Tribunale, giudice di appello, confermò la decisione.

La Cassazione la annullò con rinvio, perchè il Tribunale aveva attribuito rilievo centrale al carattere novativo della transazione "non curandosi di spiegare per quale profilo rispetto alla erogazione fatta dalla Lepetit al C. nell’ambito ed a chiusura di una controversia concernente il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro, e ad ottenere le relative retribuzioni, il rapporto di lavoro controverso non svolgesse il ruolo di ragione centrale nell’erogazione stessa", considerata pure la assoluta indisponibilità da parte dell’autonomia privata dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro con la conseguente libera ed ampia valutazione del giudice sull’intima natura dell’accordo transattivo.

Il C. ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, notificando il ricorso oltre che alla società anche all’INPS, mai convenuto in precedenza.

La società eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in materia di quesiti di diritto (il quesito è ritenuto generico). L’eccezione non è fondata, considerata l’epoca di pubblicazione della sentenza impugnata.

Il ricorso, peraltro, è infondato.

La Corte d’Appello ha rivalutato l’accordo transattivo del 23 gennaio 1990 concludendo nel senso che esso non ha connessione con un preteso rapporto di lavoro tra il 1987 e il 1990 (epoca di riferimento delle contribuzioni mancate), rilevando che fu raggiunto con "rinunzia al ricorso e alla relativa pretesa" da parte del C. "comunque riveniente dal precorso rapporto di lavoro …. In relazione (altresì) alla esecuzione della transazione in data 27 luglio 1987 ed affermando, infine, che tale accordo "non poteva che riguardare solo per occasionem il precorso rapporto di lavoro costituendo ragione centrale dell’erogazione di somme ottenuta dal ricorrente solo la pura e semplice dismissione della lite da parte di costui senza alcuna connessione con la chiesta reintegrazione in servizio a causa del prospettato inadempimento della transazione del 27 luglio 1987".

In forza di tale valutazione del contenuto dell’accordo la Corte d’appello ha rigettato il ricorso in riassunzione del C. contro la decisione del pretore di Brindisi. Non può ritenersi che la Corte non si sia uniformata al principio di diritto fissato dalla Cassazione: ha preso atto del principio ed ha valutato, nel merito, l’accordo alla stregua di tali coordinate. La valutazione è argomentata e lineare. La Cassazione non può rivalutare il merito della decisione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità della controricorrente. Nulla sulle spese dell’INPS, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 16,00, nonchè Euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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