T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 55 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Rapporto di pubblico impiego Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che, con l’odierno ricorso, parte ricorrente impugna, nella parte di interesse, una graduatoria per personale ATA;

Ritenuto che, in materia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, come giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, ha oramai chiarito (da ultimo, Cass. UU 12 ottobre 2010 nr. 22805; TAR Reggio Calabria, 30 giugno 2010, nr. 611);

Ritenuto, più specificatamente, che "in materia di graduatorie scolastiche, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l’esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro" (così T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010, n. 99; si veda anche la giurisprudenza richiamata in TAR Reggio Calabria, 30 luglio 2009, nr. 506 e nella pronuncia nr. 611/2010 già citata).

Ritenuto, pertanto, di declinare la giurisdizione sulla odierna domanda al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Dlgs 104/2010, con piena compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Dlgs 104/2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *