Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 3893

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Sassari confermò l’ordinanza 16 aprile 2010 del Gip del tribunale di Nuoro che aveva applicato ad I.G. la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente e di detenzione e porto illegale di armi.

L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che aveva immediatamente eccepito la nullità degli atti di perquisizione personale e sull’auto per violazione dell’art. 356 cod. proc. pen. e dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. nonchè, per gli stessi motivi, dell’atto di sequestro formato all’esito di perquisizione della vettura e di quello redatto a suo carico dopo la perquisizione domiciliare alla quale non era presente, perchè la PG non lo aveva avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore. In modo manifestamente illogico il tribunale ha ritenuto che fosse valido l’avviso di farsi assistere da persona di fiducia. Osserva poi che i gravi indizi di colpevolezza non potevano essere desunti da atti di acquisizione probatoria nulli.

E’ valido il vincolo apposto sulle cose sempre confiscabili, ma sussiste la inutilizzabilità di atti probatori nulli (perquisizione e sequestro) a fini cautelari.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. E difatti, per la perquisizione domiciliare effettuata nella flagranza del reato ed in assenza dell’indagato già tratto in arresto, non doveva essere dato a questi alcun avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in quanto la disposizione prevede che l’avviso debba essere dato solo all’indagato che sia presente.

Anche per la perquisizione personale e dell’auto non è ravvisabile alcuna nullità perchè l’indagato fu avvisato della facoltà di farsi assistere (e non di farsi tenere compagnia) da persona di fiducia, e del tutto logicamente il tribunale del riesame ha ritenuto che tale frase non poteva dar luogo ad equivoci, perchè la stessa, per le parole ed il verbo usato, stava con tutta evidenza ad indicare l’assistenza difensiva.

La tesi del ricorrente – secondo cui la nullità della perquisizione non toccherebbe l’efficacia del sequestro ma determinerebbe la nullità e quindi la inutilizzabilità ai fini probatori degli atti nulli – oltre ad essere contraddetta dalla giurisprudenza, anche recente, di questa Corte (v. Sez. 2^, 23.4.2010, n. 26819, Ceschini, m. 247679), è nella specie inconferente perchè tutti gli atti di perquisizione e sequestro risultano regolari e quindi non affetti da alcuna nullità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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