Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 3891 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 9.1.2007, rigettava la domanda di riparazione presentata da M.M., ex art. 314 c.p.p., comma 1, per la dedotta ingiusta detenzione (protrattasi complessivamente per anni 1, mesi 2 e giorni 23) sofferta in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 4.9.1993 e revocata il 7.12.1994 dalla Corte di Assise di Bologna, nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti dello stesso M. (unitamente ai coimputati Me.Ma., S.P. e S.W.) per i delitti connessi all’evento noto come (OMISSIS).

A seguito di detto tragico evento, nel quale vennero uccisi tre giovani Carabinieri – e prima della cattura dei fratelli Sa. e delle loro confessioni – il M. aveva scontato custodia cautelare in carcere per il fatto omicidiario ma, sottoposto al giudizio della Corte di Assise, era stato assolto per non avere commesso il fatto.

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, presentata dal M., veniva rigettata dalla Corte di appello sul presupposto che l’istante avesse dato causa per colpa grave alla misura cautelare assunta nei suoi confronti.

Sul ricorso proposto dall’interessato, questa Corte Suprema, con sentenza del 22.10.200&, annullava con rinvio l’ordinanza medesima, rilevando difetto della motivazione in ordine sia alla sussistenza della condotta gravemente colposa del M. sia al rapporto di causa ed effetto fra la condotta ravvisata come gravemente colposa ed il provvedimento restrittivo ingiustamente emesso.

In sede di rinvio, la Corte di Appello di Bologna – con ordinanza del 20.7.2009 – dichiarava inammissibile l’istanza di riparazione, ritenendo che la stessa fosse stata presentata (il 2.3.2005) oltre il termine biennale previsto dall’art. 315 c.p.p., comma 1 (due anni dal giorno in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento).

La Corte territoriale rilevava che:

– la sentenza che aveva assolto il M. in primo grado era stata pronunciata dalla Corte di Assise di Bologna in data 2.6.1995 ed avverso la stessa avevano proposto appello il pubblico ministero, le parti civili, l’Avvocatura dello Stato, i coimputati e lo stesso M., che chiedeva una diversa formula assolutoria;

– in data 5.7.2002, la Corte di Assise di appello di Bologna, con ordinanza camerale, aveva dichiarato inammissibile per rinuncia l’appello del P.M., nonchè inammissibile l’appello del M. (e dei coimputati S.P. e W.) a causa della ritenuta inappellabilità della pronuncia assolutoria;

– in data 15 10.2003, la Corte di Assise di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Avvocatura dello Stato;

– in data 11.12.2003, la Corte di Assise di appello di Bologna aveva definito il giudizio con sentenza divenuta irrevocabile il 18.5.2004, assolvendo il coimputato Me. da una imputazione di ricettazione e dichiarando anche inammissibile per rinuncia il gravame proposto dalle parti civili.

La stessa Corte di appello di Bologna argomentava che l’appello del M. era stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 5.7.2002, divenuta per lui irrevocabile l’1.10.2002, e che il giudizio di appello era stato instaurato e proseguito, in relazione alla responsabilità penale, soltanto nei confronti dell’originario coimputato Me. per una residua imputazione di ricettazione; nei confronti del M. era proseguito, invece, soltanto per i profili di responsabilità civile.

Il termine biennale previsto dall’art. 315 c.p.p., comma 1, doveva fare, perciò, decorrere – per il M. – dalla data (1.10.2002) in cui era divenuta irrevocabile l’ordinanza di inammissibilità dell’appello da lui proposto e non dalla data (18.5.2004) di irrevocabilità della sentenza della Corte di Assise di appello, che aveva riguardato soltanto la responsabilità penale del coimputato Me. e dichiarato inammissibile, per rinuncia, l’appello proposto dalle parti civili.

Avverso questo secondo provvedimento ha proposto nuovamente ricorso il difensore del M., il quale ha eccepito – sotto il profilo della violazione di legge – che il termine biennale previsto dall’art. 315 c.p.p., comma 1, dovrebbe farsi decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte di Assise di appello (18.5 2004), in quanto solo in quella data il giudizio di merito circa l’attribuibilità del fatto all’imputato avrebbe conseguito definitivamente la forza del giudicato.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va ribadito, anzitutto, l’orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’impugnazione della sentenza di proscioglimento ad opera della sola parte civile non incide sulla decorrenza del termine biennale previsto per la proposizione della domanda, atteso che tale gravame non è comunque suscettibile – anche in caso di accoglimento – di modificare il contenuto del provvedimento decisorio ai fini delle statuizioni penali (vedi Cass., sez. 4^ 25.6.2009, n 26427 e 14 11.2003, n. 43712).

Nella fattispecie in esame, però, il giudizio di appello era iniziato non solo a seguito dell’impugnazione proposta dalle parti civili ma anche per il gravame proposto dal P.M. e dagli altri coimputati e l’appello del P.M. era stato dichiarato inammissibile per rinuncia soltanto con ordinanza camerale.

L’art. 315 c.p.p. stabilisce che la domanda di riparazione deve essere proposta "entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento … è divenuta irrevocabile …" e la previsione che la sentenza di proscioglimento debba esser divenuta irrevocabile ha riguardo, quindi, a tutte le determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione. Se, pertanto, la sentenza sia stata impugnata da alcuno dei coimputati, un eventuale accoglimento della loro impugnazione può ridondare anche a favore dell’imputato ed anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione; mentre è l’impugnazione della sola parte civile che comporta la cristallizzazione dette statuizioni di ordine penale.

A conferma di tutto, va altresì rilevato che questa Corte- con la precedente sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 22.10.2008 – ha già ritenuto che tutti gli imputati siano stati definitivamente assolti con la sentenza dell’11.12.2003, divenuta irrevocabile il 18.5.2004.

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal M. deve ritenersi, conseguentemente, tempestiva, sicchè l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuova delibazione alla Cotte di Appello di Bologna.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 314, 315, 646, 611 e 623 c.p.p., annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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