T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 583 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. G.S., candidato al Consiglio Comunale di Pomigliano D’Arco nella lista n.6 "Libertà e Autonomia Noi Sud" alle elezioni amministrative tenutesi il 2829/3/2010, con ballottaggio in data 1112/4/2010, con un solo motivo di diritto, ha contestato le operazioni elettorali, assumendo la sussistenza di una serie di errori materiali nella trascrizione dei dati relativi alle Sezioni nn.6, 15, 26 e 37. Con il ricorso in epigrafe ha quindi chiesto la correzione del risultato elettorale, con conseguente sua proclamazione quale consigliere comunale eletto in sostituzione del sig. R.C., candidato nella stessa lista, dal quale lo dividono solo tre voti di preferenza (avendo riportato, rispettivamente, la cifra individuale di 829 e 832).

Non si sono costituiti in giudizio né l’amministrazione comunale né il controinteressato.

Con ordinanza n.762/2010, ai sensi degli artt. 65 e 66 c.p.a., la Sezione ha disposto una verificazione del risultato elettorale, limitata alla sola ricognizione dei verbali sezionali e delle relative tabelle di scrutinio, incaricando all’uopo uno o più funzionari da nominarsi a cura del Prefetto della provincia di Napoli. Il funzionario incaricato ha depositato in data 22 dicembre 2010 la relazione riassuntiva sull’attività complessivamente svolta, con allegazione di copia conforme agli originali dei documenti esaminati.

La parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito nella domanda di accoglimento del ricorso alla luce dell’esito dell’attività istruttoria.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011, sentito il ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La verificazione del risultato elettorale disposta dalla Sezione ha permesso di appurare che effettivamente, nella Sezione n.37, il ricorrente ha riportato quattro voti di preferenza, segnati sia nelle tabelle di scrutinio che nel verbale sezionale ma non trascritti nel prospetto dei voti di preferenza redatto dall’Ufficio centrale, modello 302AR, alla colonna riferita al ricorrente, verosimilmente per mero errore materiale, stante la presenza di altro candidato con lo stesso cognome nella medesima lista avente il contrassegno "Libertà e AutonomiaNoi Sud". La fondatezza della censura consente infatti al ricorrente sig. G.S. di scavalcare in graduatoria il sig. R.C., proclamato consigliere eletto nella stessa lista per soli tre voti di preferenza (avendo riportato, rispettivamente, la cifra individuale di 829 e 832).

Sul punto è sufficiente rilevare che le tabelle di scrutinio, secondo la costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n.765/1984; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 8961/2007; Sezione II bis, n. 3373/2004; T.A.R. Piemonte, Sezione II, n.77/2005; T.A.R. Basilicata, n.2/2005; T.A.R. Campania, Sezione II, n.15226/2010), costituiscono obiettivo elemento di riscontro, non richiedenti, in quanto tali, ulteriori attività istruttorie. Infatti, in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alla tabella di scrutinio, considerata la funzione meramente certificatoria che il suddetto prospetto assolve rispetto alle operazioni effettive riportate concordemente nel verbale sezionale e nelle tabelle. Queste ultime, compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e frutto di un’immediata trasposizione della lettura dei voti contenuti nelle schede, costituiscono infatti decisivo documento probatorio, che consente di risalire con certezza alla volontà degli elettori.

In conclusione, alla stregua di quanto osservato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno operate le dovute correzioni, con conseguente rettifica del verbale di proclamazione degli eletti, dichiarandosi eletto alla carica di consigliere comunale di Pomigliano D’Arco il ricorrente G.S. in sostituzione di R.C..

La peculiarità della controversia giustifica peraltro la compensazione delle spese del presente giudizio, precisandosi che nulla è dovuto per la verificazione, stante la semplicità dell’adempimento istruttorio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in rettifica del verbale di proclamazione degli eletti, dichiara eletto alla carica di consigliere comunale di Pomigliano d’Arco il ricorrente G.S. in sostituzione di R.C..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *