Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 3889

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli in funzione di giudice dell’esecuzione – con ordinanza del 6.11.2009, pronunziata all’esito della procedura camerale – rigettava la richiesta, avanzata nell’interesse di G.G. e C.L., di revoca o sospensione dell’ordine di sgombero emesso dal P.M. in attuazione del sequestro preventivo (disposto dallo stesso G.I.P. in data 20.10.2008) di un immobile che, nella prospettazione dell’accusa, risulta illecitamente edificato e facente parte di una lottizzazione abusiva realizzata in agro del (OMISSIS).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati, prospettando la sussistenza di vizi formali e sostanziali di essa.

In data 17.12.2010 è stata depositata in Cancelleria rituale dichiarazione degli indagati di rimaste al ricorso.

Gli indagati hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, sicchè l’atto di impugnazione medesimo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia, ex art. 589 c.p.p. e ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè – per ciascun ricorrente – quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 500,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 591, 607,611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *