T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 28-01-2011, n. 524 Concessione per nuove costruzioni Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 3362 dell’anno 1992, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

– di essere proprietaria di un terreno in S. Maria la Carità alla via Fusaro n. 4, e di aver ricostruito alcuni cespiti rurali;

– che, in data 2/10/1991, il Sindaco ordinava la demolizione delle opere in questione, con provvedimento n. 91/1991;

– che, in data 3.12.1991, veniva adottata una nuova ordinanza, la n. 30/1992, con cui si ordinava la demolizione di altri presunti abusi (entrambe le ordinanze sono state impugnate dinanzi al Tar Campania);

– di aver presentato al Comune l’istanza di accertamento tecnico di conformità ex art. 13 l. 47/1985;

– che, tuttavia, prima che tale istanza fosse esaminata, veniva adottata l’ordinanza di demolizione in epigrafe.

Con ordinanza presidenziale n. 72/2010 veniva disposta l’acquisizione di documentati chiarimenti sui fatti che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato, nonché su fatti e circostanze sopravvenuti (tra i quali istanze della parte privata, ulteriori provvedimenti eventualmente adottati dall’Amministrazione ed ulteriori gravami eventualmente proposti dalla parte privata).

Veniva pertanto depositata istanza di condono edilizio ai sensi della l. 724/1994, presentata dalla ricorrente in data 28.02.1995.

All’udienza del 13.01.2011, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 13 l. 47/1985, atteso che – prima di ordinare la demolizione degli abusi – l’Amministrazione avrebbe dovuto decidere l’istanza ex art. 13; 2) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, attesa l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; 3) violazione dell’art. 4 l. 241/1990, attesa la mancata individuazione del responsabile del procedimento; 4) violazione dell’art. 13 l. 47/1985, atteso che – prima di ordinare la demolizione degli abusi – l’Amministrazione avrebbe dovuto decidere l’istanza ex art. 13.

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione, la presentazione dell’istanza di condono successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi – produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, 22 febbraio 2004, n. 1239, 13 settembre 2004, n. 11983).

Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all’istanza di concessione in sanatoria, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, "spostandosi" l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310); in tal caso, l’Aministrazione dovrà emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere (T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399).

Orbene, siffatti principi possano applicarsi anche nel caso di presentazione di una domanda di condono edilizio, ai sensi della l. n. 724/1994, fatta eccezione per quelle fattispecie in cui manchino, in modo evidente, i presupposti per l’ammissibilità della domanda medesima.

Nel caso di specie, la domanda di condono risulta presentata entro il termine previsto dalla predetta legge; le opere in questione, inoltre, risultano realizzate anteriormente al termine stabilito dalla l. n. 724/1994.

Pertanto – ritenuto che sussistono i presupposti per l’esame, da parte del Comune, della domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente e per l’adozione dei conseguenti atti, eventualmente anche a carattere sanzionatorio, in caso di rigetto dell’istanza – non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Dichiara improcedibile il ricorso n. 3362 dell’anno 1992;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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