T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 28-01-2011, n. 546 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 31 luglio 2007 e depositato il 27 settembre 2007, R.C., Tartaglione Angelina e Tartaglione Palma impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – il permesso di costruire del 30 maggio 2006, n. 7645, rilasciato dal Comune di Marcianise in favore di G.M., col quale era stata autorizzata l’esecuzione di lavori di "ristrutturazione ed adeguamento igienicofunzionale di un fabbricato adibito a civile abitazione in via Trento n. 23"; – qualsiasi altro atto o provvedimento correlato in preordine o conseguenza o comunque connesso (tra cui, in particolare, il progetto e i disegni allegati alla domanda di permesso di costruire, il parere igienicosanitario e il parere favorevole del tecnico istruttore relativi al citato permesso di costruire).

Richiedevano, altresì, la condanna di controparte al risarcimento dei danni, con riserva di dimostrare in corso di causa l’entità degli stessi.

A sostegno dell’esperito gravame, deducevano le seguenti censure.

1. Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria, sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. d ed e, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione della variante al piano regolatore generale di Marcianise, approvata in via definitiva con decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 1371 del 10 settembre 1996.

2. Eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, illogicità e ingiustizia grave e manifesta. Violazione della variante al piano regolatore generale di Marcianise, approvata in via definitiva con decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 1371 del 10 settembre 1996.

3. Eccesso di potere per illogicità, errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, sviamento. Violazione e falsa applicazione della legge urbanistica nazionale e del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione della variante al piano regolatore generale di Marcianise, approvata in via definitiva con decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 1371 del 10 settembre 1996.

2. Costituitasi l’amministrazione comunale intimata, eccepiva l’inammissibilità e – nel sostenere la legittimità del proprio operato – l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, di cui chiedeva, quindi, il rigetto.

3. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2007, l’istanza cautelare avanzata dalle ricorrenti veniva respinta con ordinanza n. 2733/2008, in base al rilievo che "il provvedimento impugnato non sembra, in relazione all’avanzato stato dei lavori assentiti, suscettibile di arrecare alle ricorrenti un apprezzabile pregiudizio".

4. Successivamente, in esito all’udienza pubblica del 25 maggio 2009, questa Sezione emetteva ordinanza collegiale n. 533/2009, con la quale veniva disposta verificazione ai sensi dell’art. 26 del r.d. n. 642/1907, intesa ad accertare: "- se e in quale misura gli interventi edilizi assentiti col titolo abilitativo impugnato comportino innovazioni alla sagoma del fabbricato preesistente in proprietà della controinteressata G.M.; – le distanze e le altezze delle opere autorizzate col menzionato titolo abilitativo, nella parte latistante il confine ovest con la proprietà delle ricorrenti, nonché, segnatamente, la quota di fuoriuscita delle costruzioni intraprese dalla controinteressata rispetto al muro divisorio posto sul predetto confine; – se e in quale misura, lungo il medesimo confine, siano state assentite costruzioni in aderenza su porzioni di fondo della G. originariamente libere da manufatti; – se e in quale misura, lungo il confine in parola, la quota fuoriuscita delle opere autorizzate col titolo abilitativo impugnato rispetto al muro divisorio ecceda quella eventualmente preesistente; – se le distanze risultanti dalla realizzazione delle opere assentite col gravato permesso di costruire siano o meno conformi alle prescrizioni dettate in materia dai vigenti strumenti urbanistici".

5. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2009, questa Sezione, avendo rilevato la mancata esecuzione della disposta verificazione, con ordinanza collegiale n. 200/2010 ne reiterava le connesse prescrizioni istruttorie e ne estendeva, altresì, l’oggetto alla consistenza dimensionale ed alle caratteristiche tipologiche del sottotetto assentito col gravato permesso di costruire.

6. In assolvimento di tale incombente istruttorio, il dirigente (avv. Leonardo Criscuolo Gaito) all’uopo nominato dall’Assessore all’Urbanistica della Regione Campania (cfr. decreto n. 142 del 22 luglio 2010) depositava, in data 15 ottobre 2010, la propria relazione sugli accertamenti compiuti e la connessa documentazione.

7. All’udienza pubblica del 27 ottobre 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.

8. Col primo motivo di gravame le ricorrenti lamentano che gli interventi assentiti col titolo abilitativo impugnato consisterebbero non già in una ristrutturazione edilizia, così come in esso previsto, bensì in una nuova costruzione, non essendo ravvisabili gli estremi della c.d. fedele ricostruzione, ossia, segnatamente, l’identità di sagoma e di volumetria del fabbricato ricostruito rispetto a quello preesistente.

In proposito, giova rammentare che la nozione di ristrutturazione edilizia, riveniente dall’art. 3, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 380/2001, include anche la demolizione e ricostruzione dell’immobile preesistente, con la possibilità di ottenere un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta a interventi di ripristino del fabbricato preesistente e all’inserimento al suo interno di nuovi elementi e impianti, e non alla realizzazione di nuovi volumi e alla modificazione della sagoma precedente (Cons. Stato, sez. IV, n. 1276/2007; TAR Bari, sez. III, n. 5030/2005). In altri termini, affinché possa aversi ristrutturazione previa demolizione, è indispensabile che il nuovo fabbricato risulti sostanzialmente identico nella forma, nell’altezza e nel volume rispetto a quello preesistente, in modo da integrare la fedele ricostruzione (cfr. TAR Napoli, sez. II, n. 16667/2005; TAR Umbria, n. 476/2005).

Ciò premesso, l’assunto di parte ricorrente si rivela accreditato dalle risultanze della compiuta verificazione.

In particolare, con riguardo al quesito "se e in quale misura gli interventi edilizi assentiti col titolo abilitativo impugnato comportino innovazioni alla sagoma del fabbricato preesistente in proprietà della controinteressata G.M.", è stato acclarato quanto segue: "nel caso in esame, gli interventi edilizi assentiti comportano innovazioni sia in senso orizzontale sia in senso verticale… infatti, da un esame degli elaborati grafici forniti appare, sul piano orizzontale, un modificato perimetro dell’edificio, con un incremento di sagoma orizzontale di circa il 46%… anche sul piano verticale la sagoma è sostanzialmente cambiata, presentando – in base ai grafici – sul prospetto est ovest una modifica radicale: con gli interventi assentiti il fabbricato appare come un tutt’uno lungo 24,80 metri ed alto tra i 9,20 e i 10,20 metri, mentre l’edificio esistente appariva suddiviso in due corpi di fabbrica a nord e sud con alcuni manufatti al pianterreno nella zona centrale; su tale prospetto vi è un incremento della sagoma pari a circa il 75%… sul prospetto nord sud, invece, l’incremento in altezza è di circa il 20%".

Con riferimento, poi, alla consistenza dimensionale ed alle caratteristiche tipologiche del sottotetto assentito col gravato permesso di costruire, il tecnico verificatore ha riscontrato un’estensione complessiva di mq 142,29 per un’altezza media di m 2,25 e una volumetria di mc 350,15, con tipologia costruttiva di carattere residenziale, desumibile dalla presenza di balconate, finestre e porte, nonché da una rampa di scale implicante un comodo accesso ai locali.

In disparte il rilievo dirimente della maggiore volumetria indotta dalla realizzazione del sottotetto destinato ad uso abitativo, non è, peraltro, predicabile – come eccepisce l’amministrazione resistente – la categoria della ristrutturazione edilizia in presenza della diversità di sagoma tra l’edificio preesistente e quello ricostruito.

Ed invero, le norme di attuazione del piano regolatore generale di Marcianise contemplano, bensì, accanto a quelli di ristrutturazione, interventi di "sostituzione edilizia a parità di volume e di altezza", senza menzionare espressamente l’identità di sagoma; ma non possono non interpretarsi in conformità al dettato del comma 1, lett. d, dell’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001, secondo cui rientrano tra gli interventi di ristrutturazione "quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica"; e ciò, in forza del disposto del successivo comma 2, in base al quale "le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi".

9. In parte fondato è anche il secondo ordine di censure, col quale viene denunciata la violazione della distanza minima dai confini privati (m 5) prevista per la zona B dalle norme di attuazione del piano regolatore generale di Marcianise.

Ora, nel caso in esame, come accertato dal tecnico verificatore in riscontro all’apposito quesito sottopostogli dalla Sezione, la distanza delle opere assentite col titolo abilitativo impugnato, nella parte latistante il confine ovest con la proprietà delle ricorrenti, è pari a zero, trattandosi di manufatti realizzati in aderenza al muro divisorio.

Tale costruzione in aderenza avrebbe potuto essere realizzata limitatamente all’altezza del preesistente muro divisorio, mentre, una volta superata detta altezza, avrebbe dovuto rispettare la distanza minima dai confini privati (m 5) prevista per la zona B dalle norme di attuazione del piano regolatore generale di Marcianise (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 7746/2004).

Viceversa, sempre in corrispondenza del confine, e, quindi, in violazione della distanza minima di m 5, essa fuoriesce dal muro divisorio di m 5/6 per una lunghezza di circa m 9.

Ciò posto, in merito al quesito "se e in quale misura, lungo il medesimo confine, siano state assentite costruzioni in aderenza su porzioni di fondo della G. originariamente libere da manufatti", il menzionato tecnico verificatore ha evidenziato che "lungo il confine in parola già esistevano più manufatti e non vi erano porzioni di fondo originariamente libere, considerando manufatto anche la rampa di scale, sotto la quale erano ubicati locali di servizio".

Nel contempo, con riguardo all’ulteriore quesito "se e in quale misura, lungo il confine in parola, la quota fuoriuscita delle opere autorizzate col titolo abilitativo impugnato rispetto al muro divisorio ecceda quella eventualmente preesistente", ha rimarcato che "dai grafici di progetto… non si identifica una quota di fuoriuscita preesistente".

Da quanto sopra emerge, dunque, che la struttura autorizzata col permesso di costruire del 30 maggio 2006, n. 7645 non rispetta la distanza minima dai confini privati (m 5) prevista per la zona B dalle norme di attuazione del piano regolatore generale di Marcianise, limitatamente alla quota di sopraelevazione rispetto al muro di confine col fondo in proprietà delle ricorrenti; quota di sopraelevazione non ravvisabile nel fabbricato preesistente, e, quindi, esulante dall’ambito consentito della ristrutturazione mediante demolizione e (fedele) ricostruzione.

10. Non coglie nel segno l’ultima doglianza, con la quale si assume la violazione delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Marcianise.

Sostengono, in particolare, le ricorrenti che il titolo abilitativo edilizio impugnato confliggerebbe con la disposizione dello strumento urbanistico generale che vieta "ogni opera di urbanizzazione, nuova costruzione, trasformazione ampliamento o sopraelevazione di edifici nelle zone omogenee A1, B1, B2, C2, prima della formazione ed approvazione del relativo piano particolareggiato".

In questo modo, omettono di considerare che un simile divieto non risulta estensibile agli interventi di ristrutturazione edilizia (dal cui novero, come osservato retro, sub n. 8, quello assentito col permesso di costruire del 30 maggio 2006, n. 7645 risulta, in effetti, debordare), tenuto anche conto della disposizione derogatoria che, per la zona B2, consente espressamente la loro esecuzione, al pari delle ipotesi di "sostituzione edilizia a parità di volume e di altezza".

11. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza delle censure scrutinate retro, sub n. 8 e 9, il ricorso in epigrafe va accolto e, quindi, il permesso di costruire del 30 maggio 2006, n. 7645 con esso impugnato deve essere annullato nei sensi sopra indicati.

12. Venendo, poi, all’avanzata domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario, essa va respinta, considerata la sua genericità, sia in termini di allegazioni sia in termini di prove addotte a suo fondamento.

13. In ordine alle spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico dell’amministrazione resistente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi Euro 1.000,00 in favore delle ricorrenti, in solido fra loro, nonché in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di spettanze dovute alla Regione Campania per la compiuta verificazione.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire del 30 maggio 2006, n. 7645, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano, rispettivamente, in complessivi Euro 1.000,00 in favore di R.C., Tartaglione Angelina e Tartaglione Palma, in solido fra loro, nonché in complessivi Euro 2.000,00 in favore della Regione Campania, a titolo di spettanze dovute per la compiuta verificazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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