Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 03-02-2011, n. 4130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 19.7.2010 il G.I.P. del Tribunale di Udine applicava a B. O. la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, disponendo altresì la espulsione dell’imputato al termine della espiazione della pena.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B. lamentando la mancanza dei presupposti necessari per l’applicazione della misura di sicurezza della espulsione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86. 3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1, la sentenza di applicazione della pena su richiesta non comporta l’applicazione di misure di sicurezza solo "quando la pena irrogata non superi due anni di pena detentiva…", laddove, nella specie, è stata, come s’è detto, irrogata la pena di tre anni ed otto mesi di reclusione, pena astrattamente compatibile con la misura della espulsione.

Misura che è prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, secondo il quale lo straniero condannato per un delitto di cui all’art. 73 del cit. testo normativo "a pena espiata deve essere espulso dallo Stato"… Occorre però ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza 20 – 24 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tale norma, "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990,) artt. 73, 74, 79 e art. 82, commi 2 e 3".

Ne consegue che il giudice, nell’emettere una sentenza di condanna per alcuno dei reati suindicati, deve in ogni caso accertare la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della precitata misura di sicurezza e motivatamente rendere la relativa statuizione al riguardo. E proprio di tale accertamento non vi è traccia nell’impugnata sentenza.

4. In accoglimento del ricorso dell’imputato, la sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al punto concernente la misura di sicurezza della espulsione dallo Stato, con rinvio al Tribunale di Udine.
P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato limitatamente al punto concernente l’espulsione dell’imputato dallo Stato, con rinvio al Tribunale di Udine.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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