Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-12-2010) 03-02-2011, n. 4107 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 26.5.2009 il GUP presso il Tribunale di Udine affermava la penale responsabilità di E.I. in ordine al reato di cui all’art. 116 C.d.S. e disponeva la confisca del veicolo Tg (OMISSIS).

Avverso la citata sentenza ha proposto appello l’imputata a mezzo del difensore, chiedendo l’esclusione della disposta confisca dell’autovettura e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di Appello di Trieste con ordinanza in data 21.9.2009, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Suprema Corte di Cassazione. Invero, trattandosi di sentenza inappellabile, ex art. 593 c.p.p., u.c., il gravame deve essere qualificato come ricorso per cassazione, in applicazione del principio del favor impugnationis.

2. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Udine ha disposto la confisca dell’autovettura utilizzata dall’imputata per la perpetrazione del reato di guida dell’autoveicolo senza avere conseguito la patente, di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, richiamando il disposto di cui all’art. 240 c.p., comma 2. La ricorrente deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 116 C.d.S., comma 18, non essendo incorsa in precedenti violazioni della norma incriminatrice; osserva, al riguardo, che l’art. 116 cit., comma 13, stabilisce che alle violazioni del divieto di guida di autoveicoli senza patente consegue la sanzione accessoria la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo solo "in caso di reiterazione delle violazioni".
Motivi della decisione

1. La regiudicanda impone di soffermarsi sul rapporto intercorrente tra la previsione di ordine generale, contenuta nell’art. 240 c.p., comma 1, in base alla quale il giudice può ordinare la confisca delle cose "che servirono o furono destinate a commettere il reato" e la specifica previsione contenuta nell’art. 116 C.d.S., comma 18, ove è stabilito che la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo "consegue" alle violazioni delle prescrizioni di cui all’art. 116 cit., comma 13, "in caso di reiterazione" delle stesse.

Il giudice, infatti, ha disposto la confisca del veicolo, applicando l’art. 240 c.p., comma 1, pur in assenza del presupposto dato dalla "reiterazione delle violazioni", espressamente richiamato dalla norma di cui all’art. 116 C.d.S., comma 18. 2. Ritiene il Collegio che l’apparente concorso tra la norma di cui all’art. 240 c.p., comma 1, che regola in via generale la confisca come misura di sicurezza patrimoniale prevista dal codice penale e la confisca amministrativa del veicolo, specificamente prevista dall’art. 116 C.d.S., debba essere regolato sulla base del principio espresso dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, in tema di concorso c.d. eterogeneo tra fattispecie penali e violazioni amministrative, ove è stabilito che se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2.1 Invero, anche in considerazione di quanto recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, in ordine alla natura eminentemente sanzionatoria delle ipotesi di confisca contenute nel codice della strada (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4.6.2010, n. 196), deve ritenersi che l’art. 240 c.p., comma 1, e l’art. 116 C.d.S., comma 18, realizzino un concorso eterogeneo di norme, che regolano la "stessa materia", relativa alla confiscabilità delle cose che servirono per commettere il reato di guida senza patente. Giunti a tale approdo, si rileva che, in applicazione dei principi da ultimo affermati, nella materia che occupa, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. U. n. 1963 del 28.10.2010, dep. 21.01.2011, n. m), deve qualificarsi come "speciale" la previsione di cui all’art. 116 C.d.S., comma 18, la quale contiene elementi specializzanti costituiti: sul piano oggettivo, dalla specifica ipotesi contravvenzionale alla quale accede la confisca di natura amministrativa di cui si tratta; sul piano soggettivo, dal fatto che la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo può trovare applicazione solo nel caso in cui il contravventore si sia reso responsabile di pregresse violazioni della disposizione di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13. Si osserva, poi, che la norma di cui all’art. 116 C.d.S., comma 18, in esame non contempla alcuna clausola di riserva a favore della fattispecie penale, diversamente da quanto stabilito in materia di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, dall’art. 214 C.d.S., comma 8. Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che, in riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, relativa alla guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente, la confisca del veicolo possa essere disposta unicamente ai sensi del comma 18, dell’articolo citato, nel caso in cui si registrino precedenti violazioni al precetto di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, da parte del contravventore.

3. Atteso che il Tribunale di Udine ha disposto la confisca del veicolo sulla base della disposizione di cui all’art. 240 c.p., che, per le ragioni sopra espresse, non può trovare applicazione nel caso di specie; rilevato che neppure ricorrono i presupposti per disporre la confisca della vettura, ai sensi dell’art. 116 C.d.S., comma 18, non risultando precedenti violazioni della medesima norma incriminatrice da parte dell’imputata, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura Tg (OMISSIS); statuizione che viene eliminata.

4. Si osserva che destituito di ogni fondamento risulta l’ulteriore motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio, atteso che il giudice del merito ha legittimamente evidenziato le ragioni poste a fondamento della scelta in ordine alla dosimetria della pena, in considerazione delle specifiche modalità di realizzazione del fatto criminoso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura; statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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