Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 08-03-2011, n. 5410 Albo professionale Procedimento e sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rso.
Svolgimento del processo

R.R., pubblico dipendente a tempo parziale, veniva iscritto nell’albo degli avvocati in virtù della disposizione di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 56, che consentiva tale doppia attività.

A seguito dell’entrata in vigore della L. 25 novembre 2003, n. 339, di modifica della precedente, il R. manifestava l’intenzione di continuare a mantenere il rapporto di pubblico impiego, esercitando nel contempo anche la professione di avvocato.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Firenze, ritenendo la sussistenza della incompatibilità, ordinava la cancellazione del R. dall’albo degli avvocati con decisione che veniva impugnata davanti al Consiglio nazionale forense i quale rigettava il ricorso con decisione n. 44/2010 del 18/6/2010.

La cassazione della detta decisione è stata chiesta dal R. con ricorso affidato a tre motivi.

Il COA di Firenze ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Nel controricorso il resistente COA di Firenze ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso perchè depositato presso la cancelleria di questa Corte oltre il termine di 15 giorni dalla sua ultima notificazione, come disposto dal R.D. n. 37 del 1934, art. 66, comma 2.

L’eccezione è fondata.

Al riguardo va rilevato che come questa Corte ha avuto modo di affermare – in relazione all’impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione emessa dal Consiglio Nazionale Forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 66 per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile – in forza dell’art. 67 del medesimo R.D. – in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso medesimo (ordinanze 11/7/2006 n. 15657; 5/6/1998 n. 524).

Niella specie il ricorso – proposto non ex art. 111 Cost., come affermato nella memoria depositata dal ricorrente, ma R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, ex art. 56 secondo quanto espressamente precisato nell’intestazione dell’atto – è stato notificato al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in data 8/10/2010 e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze in data 11/10/2010 ed è stato depositato nella cancelleria di questa Corte in data 27/10/2010, ossia oltre il termine di 15 giorni dall’ultima notificazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile indipendentemente dalla data di notifica della decisione impugnata – con condanna del ricorrerne al pagamento, in favore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00 oltre Euro 2.500,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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