Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 03-02-2011, n. 4104 Minori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale per i minorenni di Torino, pronunciando ai sensi dell’art. 98 c.p. e dell’art. 129 c.p.p. ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di M.M. – imputata per i reati di furto aggravato in concorso con altre persone maggiorenni – per immaturità al momento dei fatti. Riteneva il giudicante che non vi fosse prova alcuna in ordine alla capacità di intendere e di volere dell’indagata – domiciliata presso un attendamento spontaneo lungo il fiume Po e verosimilmente priva di riferimenti educativi validi – e tale prova (a carico dell’accusa) non potesse essere acquisita nella fase dibattimentale, sia perchè la ragazza era irreperibile sia perchè, in ogni caso, non era possibile accedere ad una simile valutazione a distanza di tanto tempo dalla commissione del fatto.

Pertanto, non essendo sostenibile l’accusa in dibattimento sotto il profilo della capacità di intendere e di volere – in particolare sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile – andava dichiarato il non luogo a procedere.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Torino ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 98 c.p., nonchè contraddittorietà della motivazione. Si duole, in particolare, che il giudicante abbia operato un’inversione del sistema di valutazione della prova, attribuendo ad un’asserita mancanza di prova della piena maturità il valore di prova positiva di immaturità, che sola avrebbe potuto giustificare il difetto di imputabilità. Era, poi, contraddittorio assumere che il disvalore del fatto fosse immediatamente percepibile ove proprio l’immediata percepibilità è uno dei parametri -unitamente al comportamento processuale ed extraprocessuale, rapportati al fatto in contestazione – che consentono di ritenere provata la maturità del minorenne e, comunque, possono far sorgere fondati dubbi in proposito.

Evidenzia, infine, che nella sentenza impugnata non risultava indicato alcun elemento a sostegno dell’asserita immaturità dell’imputato, a fronte della gravità e del conseguente disvalore etico e sociale della condotta contestata, che, peraltro, lo stesso giudice aveva definito immediatamente percepibile.

2. – All’esame delle ragioni di doglianza del PM ricorrente giova, certamente, una succinta puntualizzazione – nell’ordine logico di sviluppo – delle poche proposizioni che sostanziano la motivazione dell’impugnato provvedimento.

In particolare, opina il giudicante che in atti mancherebbe la prova – necessaria nei processi a carico dei minorenni – in ordine alla capacità di intendere e di volere; che tale prova non avrebbe potuto essere acquisita in dibattimento vuoi per irreperibilità dell’indagata vuoi per il lungo tempo trascorso dai fatti;

che, pertanto, l’accusa non sarebbe sostenibile in giudizio sotto il profilo della capacità d’intendere e di volere;

che tanto non sarebbe possibile, specie sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile.

Il pur sommario esame di tale impianto argomentativo rivela non solo l’inadeguatezza, ma anche l’errore di prospettiva nel quale è incorso il giudice a quo, che, peraltro, non fa buon governo degli insegnamenti giurisprudenziali oramai consolidati in tema di imputabilità del minore infradiciottenne. E’ ius receptum, in proposito, che la capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto, a differenza di quella dell’adulto, non è presunta, ma dev’essere accertata in concreto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 26.4.1979, n. 6535, rv. 142557). E’, del pari, pacifico che, ai fini di siffatta indagine, non è necessario l’esperimento di apposita perizia, in quanto l’accertamento delle anzidette capacità non è necessariamente vincolato a particolari accertamenti tecnico – specialistici, ma ben può essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto. Posto che la relativa prova è, ovviamente, acquisibile anche in sede dibattimentale, con qualsivoglia modalità, pure sulla base della mera valutazione del comportamento dell’imputato in rapporto alla fattispecie concreta, è sicuramente erronea la mera presa d’atto, in sede di udienza preliminare, della mancanza di prova della capacità d’intendere e di volere, facendo assurgere un dato negativo (difetto di prova di capacità) ad elemento di prova positiva (rilievo di immaturità) a sostegno della declaratoria di non luogo a procedere. D’altronde, non essendo, all’uopo, necessaria apposita indagine peritale, la ritenuta irreperibilità dell’indagata è circostanza affatto priva di rilievo. Il sintetico sviluppo argomentativo in esame rivela, poi, intrinseca contraddittorietà, nella parte in cui assume che il disvalore del fatto era immediatamente percepibile, posto che l’immediata percepibilità di tale disvalore – impregiudicata la capacità dell’indagata di recepirlo – è uno dei parametri di giudizio capaci di rivelare la maturità del minorenne o, comunque, tali da renderla ragionevolmente ipotizzatole. Ed infatti, tanto la capacità d’intendere, intesa come maturità intellettiva, quanto la capacità di volere, intesa come capacità di autodeterminazione, devono essere rapportate al disvalore esito – sociale della condotta in contestazione (cfr. Cass. sez. 1, 11.7.1991, n. 1002, rv. 188594).

3. – Gli errori di giudizio ed il difetto motivazione sono causa di nullità della sentenza impugnata che va, dunque, dichiarata nei termini di cui in dispositivo, con rinvio per nuovo esame al competente giudice di merito.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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