Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-10-2010) 03-02-2011, n. 3871 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell’1.12.1997, in parziale riforma della sentenza 24.2.1994 pronunciata dal G.I.P. della Pretura di Napoli in seguito a giudizio celebrato con il rito abbreviato, confermava l’affermazione della responsabilità penale di P.G. in ordine al reato di cui:

– alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies (per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, alcuni manufatti senza la necessaria autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo – acc. in (OMISSIS));

e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in giorni 10 di arresto e L. 14 milioni di ammenda, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del P., il quale ha eccepito:

– la illegittimità della mancata sospensione del procedimento, L. n. 47 del 1985, ex art. 38 in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi del D.L. n. 551 del 1994;

– la incongrua determinazione della pena.

Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente, L. n. 724 del 1994, ex art. 39 questa Corte, all’udienza del 19.6.1998, ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.

Il Comune di Napoli – con nota pervenuta l’8.1.2010 – ha comunicato che il P. non ha fornito a quell’Amministrazione la documentazione richiestagli con atti ritualmente notificati il 10 ed il 20.11.2009.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e 44 se il giudice, per errore non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione – in relazione al principio di tassatività delle nullità – priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3^ 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998, n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545, D’Apice).

L’omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio in procedendo, rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass., Sez. 3^, n. 8545/95).

Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del processo, L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e/o 44 opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purchè sussistano i presupposti di legge.

Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non è necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3^, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).

Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il vizio "in procedendo" in questione, poichè non ha subito alcun pregiudizio, in quanto, preso atto della avvenuta presentazione dell’istanza di condono, questa Corte di legittimità ha sospeso il procedimento, L. n. 47 del 1985, ex art. 38. 2. Non risulta violato il divieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597 c.p.p., avendo il giudice di secondo grado irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

3. La domanda di "condono" proposta dal ricorrente è divenuta successivamente improcedibile ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, in quanto l’Amministrazione comunale ha richiesto l’integrazione sostanziale della documentazione e detto adempimento non è stato compiuto.

4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione del reato venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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