Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-10-2010) 03-02-2011, n. 3870 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24.4.1997, ha confermato la sentenza 1.7.1993 del G.I.P. della Pretura di quella città, che – in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato – aveva affermato la responsabilità penale di I.H.A. M. in ordine ai reati di cui:

– alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere, in assenza della prescritta concessione edilizia, eseguito lavori di ristrutturazione, con ampliamento e sopraelevazione, di due manufatti preesistenti, accorpandoli in un unico fabbricato in due livelli avente circa mq. 415 di superficie totale – acc. in (OMISSIS));

– alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies (per avere eseguito gli anzidetti lavori edilizi senza la prescritta autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico);

– alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 4, 13 e 14 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la aveva condannata alla pena complessiva di mesi uno di arresto e L. 14 milioni di ammenda, concedendo il beneficio della sospensione condizionale ed ordinando la demolizione delle opere abusive.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore della I. H., il quale – sotto i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione – ha eccepito:

– la illegittimità della mancata sospensione del procedimento penale, L. n. 47 del 1985, ex art. 38 in seguito alla presentazione di domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39;

– l’incongruo disconoscimento della natura di mera manutenzione straordinaria alle opere edilizie realizzate;

– la prescrizione dei reati.

Tenuto conto della domanda di "condono edilizio", presentata dalla ricorrente (in data 25.2.1995) L. n. 724 del 1994, ex art. 39 questa Corte – all’udienza del 5.2.1998 – ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, ex art. 38.

Il Comune di Massa Lubrense ha comunicato che la oblazione versata dalla ricorrente è congrua in relazione alla contestata ristrutturazione abusiva e che è stato rilasciato parere favorevole in ordine al vincolo paesaggistico, ratificato dalla competente Soprintendenza con nota del 22.7.2004.

Il difensore ha depositato memoria in data 20.10.2010, allegando copia della concessione in sanatoria rilasciata in data 27.8.2010.
Motivi della decisione

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè i reati sono estinti per la sanatoria prevista dal c.d. "condono edilizio" di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, risultando:

– la condonabili dell’intervento eseguito, in relazione alle caratteristiche peculiari ed alle dimensioni volumetriche dello stesso;

– la tempestività della presentazione, da parte dell’imputata, di domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione;

– l’intervenuto rilascio del prescritto nulla – osta paesaggistico;

– la integrale corresponsione, nei termini di legge, dell’oblazione e del contributo concessorio ritenuti congrui dalla Amministrazione comunale.

All’intervenuto rilascio del provvedimento di sanatoria segue la revoca dell’ordine di demolizione.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per condono edilizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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