Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-10-2010) 03-02-2011, n. 3869 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15.4.1997, in parziale riforma della sentenza 18.3.1994 del Pretore di Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di B.M. in ordine ai reati di cui:

– alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato un manufatto in duplice elevazione, con strutture in cemento armato, per una superficie di 50 mq. per piano, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia – acc. in (OMISSIS));

– alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 4, 13 e 14;

– alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies (per avere realizzato il manufatto anzidetto senza la prescritta autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico) e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche ed essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. cod. pen., rideterminava la pena complessiva in mesi due di arresto e L. 30 milioni di ammenda, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l’ordine di demolizione del fabbricato abusivo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la B., la quale ha eccepito la intervenuta prescrizione dei resti.

Tenuto conto della domanda di "condono edilizio", presentata dalla ricorrente L. n. 724 del 1994, ex art. 39 questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.

Il Comune di Pozzuoli (con nota pervenuta il 9.2.2010) ha comunicato che la pratica di condono edilizio è ancora in corso di istruttoria.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. I reati, accertati il (OMISSIS), non sono prescritti.

Deve evidenziarsi, al riguardo, che il termine massimo prescrizionale sarebbe scaduto il 6.10.1996.

Avendo, però, l’imputata presentato domanda di condono edilizio, occorre computare altresì (vedi Cass., Sez. Unite 16.12.1999, n. 22, Sadini e altra):

– la sospensione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39 e L. n. 47 del 1985, art. 44 (per la durata complessiva di 223 giorni), che si verifica automaticamente per il solo fatto dell’esistenza di un processo edilizio che concerna attività edificatoria compiuta entro il 31 dicembre 1993 ed ha la funzione di consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio;

– la sospensione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39 e L. n. 47 del 1985, art. 38 obbligatoria ex lege nel caso (corrispondente a quello in esame) di presentazione di domanda di condono afferente all’immobile abusivo per cui è processo e di versamento della prima rata di oblazione autodeterminata.

Nella fattispecie concreta, inoltre, il processo è rimasto ulteriormente ed ininterrottamente sospeso presso questa Corte Suprema.

2. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto:

– della domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente;

– della prescrizione dei reati venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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