Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-02-2011, n. 4442 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il procuratore della Repubblica di Velletri ricorre avverso l’ordinanza con la quale il locale GIP non ha convalidato l’arresto di D.C.C., operato dalla polizia giudiziaria per il reato di resistenza, il 3.4.2010.

Argomenta che effettivamente la condotta attribuita all’arrestato (aver minacciato uno dei verbalizzanti)sarebbe stata finalizzata a, ed avrebbe costituito, intralcio alle operazioni di polizia in corso, finalizzate alla redazione di atti di perquisizione e sequestro nell’ambito dell’accertamento della provenienza di alcuni beni rinvenuti nel contesto, ancora in corso.

Il difensore ha depositato memoria.

2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi diversi da quelli consentiti: la doglianza della parte pubblica, infatti, in realtà svolge censure di merito, rispetto al relativo apprezzamento del gip che non ha negato rilievo alla minaccia, giocata sussistente, ma l’ha ritenuta configurare il diverso delitto di oltraggio, di cui all’art. 341 bis c.p., attribuendone la causa non alla volontà di opporsi al compimento di atti di polizia ma all’essersi spazientito per le molte ore di attesa e l’impossibilità di andarsene, con motivazione non apparente ed immune da vizi logici.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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