Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-02-2011, n. 4420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli proscioglieva C.E. dal reato di cui all’art. 334 c.p.. perchè il fatto (aver sottratto un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, affidata alla sua custodia, utilizzandola), non è previsto dalla legge come reato, ricorre il competente procuratore generale, denunciando erronea applicazione della legge penale ( art. 334 c.p.).
Motivi della decisione

2. Il ricorso è infondato.

Le sezioni unite di questa Corte hanno, con la sentenza n. 1963 del 28.10.2010 – 21.1.2011, accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334 c.p. alla fattispecie della mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, disciplinata dall’art. 213 C.d.S..

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del medesimo ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione va preso atto di tale autorevole insegnamento, cui consegue appunto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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