T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-01-2011, n. 797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in particolare, che il ricorso lamenta:

– che essendo quella respinta una richiesta di visto di ingresso per motivi di studio, il relativo diniego avrebbe dovuto essere motivato ai sensi del citato articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 286/1998 e del successivo articolo 39;

– che l’atto impugnato è viziato dalla mancata comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che – a prescindere da ogni altra considerazione – entrambe le censure vanno respinte perché nel caso di specie la deroga alle norme di garanzia procedimentale di cui alla legge n. 241/1990 risulta consentita;

Considerato, in particolare, che l’articolo 39 invocato dalla ricorrente (il quale ove applicabile alla fattispecie avrebbe imposto, ai sensi degli articoli 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, rispettivamente la motivazione del diniego di visto e il preavviso di rigetto (salva la possibile deroga agli oneri procedimentali pure consentita dell’articolo 21 octies della medesima legge)) si riferisce espressamente all’accesso ai corsi delle università, mentre il visto è stato richiesto dalla ricorrente per frequentare un corso di formazione professionale di arredatore di interni;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Ministero degli affari esteri, e le liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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