T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 788 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 22 novembre 2010 e depositato il successivo 24 novembre la s.r.l. M.R., che eroga attività specialistica in convenzione relativamente a due branche specialistiche (medicina nucleare e radiodiagnostica), ha chiesto che sia accertato e dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dall’A.S.L. RMC in ordine all’adozione dei provvedimenti necessari all’inserimento nel sistema S.I.A.S. dell’attività di radiologia generale da essa svolta, nonché della fondatezza della pretesa di cui all’atto di diffida notificato il 23 maggio 2008. Ha altresì chiesto la condanna dell’A.S.L. RMC ad adottare ogni provvedimento idoneo all’inserimento dell’attività di radiologia generale svolta nel sistema informativo per l’assistenza specialistica ambulatoriale (S.I.A.S.), con la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine di legge.

Espone, in fatto, di aver chiesto ed ottenuto dalla A.S.L. RMC l’autorizzazione a trasferire i presidi provvisoriamente accreditati di medicina nucleare e di radiodiagnostica da via Angelo Ermo n. 114 a via Tommaso Mommesen n. 45. Nonostante ciò la ricorrente non è mai stata inserita dall’A.S.L. RMC nel Sistema Informativo per l’Assistenza Specialistica Ambulatoriale (S.I.A.S.).

2. Sostiene che il silenzio opposto dall’Azienda sanitaria alla sua istanza è illegittimo avendo ottenuto dalla Regione Lazio l’autorizzazione al trasferimento dell’accreditamento dalla A.S.L. RM E alla A.S.L. RM C. Una volta ottenuto l’accreditamento da parte della Regione, le A.S.L competenti per territorio (nella specie, l’A.S.L. RM C) non dispongono di alcun potere discrezionale in ordine all’inserimento nel sistema S.I.A.S. delle società accreditate. Tale sistema è, infatti, l’unica modalità mediante la quale la Regione può definire, in coerenza con il piano sanitario regionale, il fabbisogno complessivo di assistenza in ambito regionale, nonché in rapporto alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio sanitario, pubbliche e private, al fine di garantire meglio l’accessibilità ai relativi servizi.

Proprio in considerazione della mancanza di qualsiasi profilo di discrezionalità nell’inserimento nel S.I.A.S. la ricorrente chiede al giudice adito di non condannare l’Amministrazione sanitaria solo a provvedere, ma di inserirla nel Sistema Informativo per l’Assistenza Specialistica Ambulatoriale (S.I.A.S.).

3. Si è costituita in giudizio l’A.S.L. RM C, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

4. Alla Camera di consiglio del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile per tardività.

Ai sensi dell’art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, ratione temporis applicabile al caso in esame (reiterato dall’art. 31, secondo comma, c.p.a.), l’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La ricorrente ha inoltrato la diffida ad adempiere il 10 maggio 2008 e la stessa è stata ricevuta dall’Azienda sanitaria il successivo 26 maggio 2008. Dunque alla data (22 novembre 2010) di notifica del ricorso il termine ultimo per impugnare il silenzio era da tempo decorso, con conseguente irricevibilità per tardività del ricorso stesso.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come previsto dall’art. 26, comma 1, c.p.a., la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Condanna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., parte ricorrente al pagamento a favore dell’A.U.S.L. RM C, intimata e costituita in giudizio, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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