Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 04-02-2011, n. 4439

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di V.S. propone ricorso avverso l’ordinanza emessa l’11/12/2009 con la quale il Tribunale del riesame di Rimini ha accolto l’appello del P.M., disponendo il sequestro preventivo dei sistemi di chiusura dell’immobile sito alla via Bordoni di Rimini, di proprietà del V.. Premesso in fatto che il defunto padre del V. aveva conservato il diritto di abitazione nell’immobile, estintosi con il suo decesso, e che a seguito di tale evento il proprietario, notati strani spostamenti nello stabile, disabitato, aveva ritenuto di cambiare la serratura, si ritiene che illegittimamente l’azione compiuta è stata valutata integrante i presupposti del reato di cui all’art. 392 cod. pen..

Si lamenta con unico motivo travisamento del fatto per aver ritenuto il collegio provata la circostanza dell’attualità dell’occupazione dell’immobile da parte della moglie del defunto sulla base della mera esibizione del certificato di residenza, circostanza smentita dalla risultanze probatorie, osservando che, in virtù di tale riconosciuto diritto, di fatto è stata legittimata l’illecita occupazione dell’immobile, ritenendo pertanto integrata la violazione dell’art. 27 Cost. quanto all’inversione dell’onere probatorio, e dell’art. 42 Cost., in rapporto agli artt. 540 e 1140 cod. civ..
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Posto che la denunciante non ha alcun titolo giuridico per rivendicare la proprietà nè il diritto di abitazione dell’immobile, estintosi con la morte del marito, avrebbe potuto profilarsi il prospettato reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo ove si fosse verificato uno spoglio violento ai suoi danni, nell’ipotesi di detenzione in atto del bene, essendo del tutto pacifico che l’ordinamento tutela anche il detentore, cioè colui il quale sia in relazione di fatto con il bene. In argomento a supporto dell’esistenza di tale condizione il Tribunale valorizza solo il certificato di residenza, attestazione amministrativa insufficiente a dimostrare l’attualità dell’utilizzo dell’immobile.

Per contro è evidente che l’odierno ricorrente, in quanto proprietario dell’immobile, si sia limitato ad esercitare il suo diritto al possesso, per evitare che situazioni di fatto, suscettibili di instaurarsi anche nell’immediato futuro, per effetto della nuova situazione creatasi, consentissero a terzi l’utilizzazione dell’immobile, ed in tal caso, in assenza di esclusione violenta o clandestina del godimento altrui, che non risulta in corso al momento dell’azione, non può integrarsi il prospettato delitto (Sez. 6, Sentenza n. 18153 del 25/02/2003, imp. Crupi, Rv. 225213).

2. Ne consegue che, non potendosi ravvisare il fumus del delitto ipotizzato nel decreto di sequestro emesso, si deve disporre l’annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la restituzione dell’immobile all’avente diritto V.S..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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