Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 04-02-2011, n. 4411

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Procura generale dell’Aquila propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di quella città del 12/11/2009, con la quale è stata riformata la sentenza di primo grado giungendo all’assoluzione di B.A.R. e D.R.V. dal reato di calunnia loro ascritto.

2. Si lamenta nel ricorso vizio di motivazione della sentenza in ordine alla pretesa mancanza di prove sulla consapevolezza degli imputati dell’innocenza dell’incolpato, valorizzando, in senso contrario a tale conclusione, le testimonianze acquisite in primo grado che avevano smentito la ricostruzione dello scontro tra le parti nel senso di un’aggressione della parte civile P. nei confronti degli imputati.

In argomento la sentenza impugnata, pur dovendo dare atto della non conformità al vero della versione resa dagli imputati, aveva concluso per la possibilità di una percezione soggettiva di aggressione, con conseguente dubbio sul dolo.

In senso contrario, oltre a richiamare le testimonianze rese, si fa riferimento a quanto accertato dai CC nell’immediatezza, che non avevano riscontrato alcuna lesione sulle persone dei denuncianti, malgrado la lamentata aggressione, evidenziando che nessuna traccia fisica era stata valorizzata da successivi certificati sanitari. Si sollecita pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, poichè la sentenza impugnata, pur dovendo dar atto che dalle testimonianze raccolte non può ricavarsi conferma sulla presenza di un contatto fisico tra i contendenti, lì dove evidenzia la mancanza di elementi oggettivi di conforto alla denuncia proposta ai danni dell’odierna parte civile, conclude su una percezione soggettiva di tali contatti aggressivi, escludendo il dolo del delitto di calunnia.

La richiamata motivazione risulta del tutto contraddittoria quando da un canto richiama una situazione di fatto- la discussione in corso tra le parti- idonea a giustificare per la concitazione, l’incapacità di ricostruire cronologicamente gli eventi, ma certo non tale da produrre difficoltà nella percezione della realtà con riferimento a percosse ripetute, quali quelle descritte nella denuncia, tanto da far ritenere concretizzati contatti fisici che, secondo stesso giudice d’appello, devono escludersi.

2. Ne consegue che in argomento debba ritenersi la contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla pretesa assenza di dolo del delitto contestato, circostanza che impone l’annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo esame in argomento.

Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione del spese del giudizio di legittimità, in favore della parte civile.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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