T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 5 novembre 2010, depositato il successivo 16 novembre, le ricorrenti chiedono l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato sull’istanza volta ad ottenere l’adozione degli atti amministrativi conseguenti e necessari a dare attuazione a quanto stabilito nella delibera DGRL 711/2009, con la quale si prevede che l’ATER del Comune di Viterbo entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera, indichi i criteri per l’applicazione del canone; provveda alla ricognizione degli immobili extraresidenziali da destinare alle associazioni, specificando l’ubicazione e la tipologia; avvii le procedure previste dalla normativa vigente in materia per la ricerca sul mercato delle associazioni interessate.

Con memoria depositata il 19 gennaio 2011 le ricorrenti chiedono la declaratoria di cessata materia del contendere, essendo stata, dopo la proposizione del ricorso, adottata la delibera n. 3 del 30 novembre 2010, avente ad oggetto "Assegnazione locali extraresidenziali non utilizzati a favore dei associazioni senza fini di lucro – canone di locazione", come provvisto dalla DGRL n. 711 del 2009. Chiedono altresì la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio.

Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, c.p.a..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., l’Amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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