Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 04-02-2011, n. 4406

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 16 gennaio 2007, appellata dal Procuratore Generale della Repubblica, dichiarava il B. colpevole del delitto di cui all’art. 334 c.p. per avere sottratto il motociclo, sottoposto a sequestro amministrativo, affidatogli in custodia ed averlo usato e lo condannava alle pene di legge.

2. Ricorre il difensore dell’imputato e rileva che il comportamento tenuto non integra il delitto contestato ma un mero illecito amministrativo. Con un secondo motivo si duole del trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto creatosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici, in ordine alla configurazione del concorso di norme tra l’art. 334 c.p. e l’art. 213 C.d.S., comma 4, e l’operatività, nella specie, del principio di specialità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, secondo il quale "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa… si applica la disposizione speciale", ha affermato che nella fattispecie in esame ricorre la sola violazione amministrativa.

3. Ha osservato la corte, che esaminata la struttura delle due norme, è da riconoscere il concorso apparente, in quanto quella amministrativa si pone come speciale rispetto la penale, contenendo in sè tutti gli elementi specializzanti indicati dalla illecito penale ossia la circolazione abusiva e la natura amministrativa del sequestro; a detti elementi, qualificati come specializzanti per specificazione, sotto il profilo che essi sono entrambi ricompresi nella fattispecie tipica dell’art. 334 c.p. e non si aggiungono al fatto descritto nella norma codicistica,per la cui integrazione è sufficiente la amotio, ha individuato nella norma amministrativa un ulteriore elemento di specialità nell’ampliamento della categoria delle persone cui è destinata.

4. La Corte ha definito elemento specializzante "in aggiunta" il dato che la amotio, ai fini della sanzione amministrativa può essere compiuta da "chiunque" e non solo dai soggetti aventi la qualità di custode e proprietario e ne ha dedotto la sicura prevalenza della disposizione amministrativa sulla penale; infatti, nel caso In cui la sanzione amministrativa si aggiunga a quella penale, come in quello in esame, a meno che non risulti che il legislatore-espressamente o implicitamente- l’abbia voluta affiancare a quella penale, deve operare il principio di specialità L. n. 689 del 1981, ex art. 9, tanto più che nel caso in esame il previgente art. 213 C.d.S. costituiva prima della introduzione della L. n. 689 del 1981 citata, una fattispecie penale.

5. In relazione al principio di diritto affermato, il ricorrente esattamente ha invocato la irrilevanza penale del suo comportamento per aver circolato quale proprietario-custode con il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo, in quanto è stata integrata la sola violazione amministrativa di cui all’art. 213 C.d.S., comma 4. 6. Consegue l’annullamento senza rinvio con la formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

7. Gli atti sono comunque da trasmettere all’autorità prefettizia di Napoli per i provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto come reato. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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