T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 776 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di svolgere attività di produzione, installazione, commercio e noleggi di sistemi e servizi informatici e software e di essere affidataria del servizio di gestione informativa ed assistenza del Laboratorio di Anatomia patologica dell’Azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini, esponeva che l’Azienda ospedaliera aveva rinnovato il contratto 1.5.2007/30.4.2008 solo per la sezione anatomia dell’Ospedale S. Camillo e non per l’Ospedale Forlanini, in ragione del mancato utilizzo del sistema Pat Lab fornito. Pertanto, l’istante chiedeva, con la raccomandata sopra specificata, la documentazione inerente il mancato utilizzo da parte dell’Ospedale Forlanini, con il carteggio intercorso, nonché gli atti in forza dei quali il responsabile del laboratorio di anatomia patologica dell’ospedale medesimo avrebbe utilizzato altro sistema informatico e gli atti relativi alla mancata liquidazione delle fatture n. 4/2007 e n. 7/2008. La ricorrente deduceva, pertanto, l’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda e la violazione dell’art. 25, l. n. 241 del 1990. Chiedeva, conseguentemente, di ordinare all’Azienda ospedaliera, l’esibizione dei documenti richiesti e la condanna della stessa alle spese di lite.

Si costituiva l’amministrazione eccependo la carenza dell’interesse all’accesso e conseguentemente, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della domanda esperita.

Osserva il Collegio che dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente non è più titolare di un contratto relativamente ai servizi informatici presso il Laboratorio dell’Ospedale C. Forlanini in ragione della intervenuta scadenza del rapporto, pertanto, l’istante non vanta di nessuna posizione giuridicamente rilevante ai fini del mantenimento del medesimo servizio da parte della Azienda ospedaliera.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che "La disciplina sull’accesso è volta a tutelare solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo generico e generalizzato sull’attività dell’amministrazione, allo scopo di verificare la possibilità di eventuali, future lesioni della sfera dei privati; il diritto di accesso ai documenti non si configura quindi come una sorta di azione popolare, volta ad ottenere una verifica in via generale della trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa ed inoltre, correlativamente all’esercizio del diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima la pretesa dell’Amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze strumentali e/o dilatorie tali da produrre un appesantimento dell’azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell’efficienza ed efficacia dell’azione stessa di cui all’art. 97, Cost." (ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6899).

Da quanto menzionato deriva l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente in ordine all’ostensione della documentazione – ove esistente – attinente alla scelta dell’amministrazione in ordine agli strumenti informatici da utilizzare, nonché, in particolare, in ordine alla determinazione a richiedere o meno un determinato servizio. Tali atti, ove ne sia verificata l’esistenza, in realtà appaiono intrinseci all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione.

Per quanto concerne il diverso profilo della documentazione attinente al mancato pagamento di due fatture, dalla memoria di parte resistente si evince che il mancato pagamento del canone relativamente al primo periodo (1.5.200730.4.2008) è stato determinato dalla mancata fornitura dell’assistenza e dal mancato utilizzo dello strumento, mentre per il secondo periodo, l’amministrazione ha provveduto al pagamento parziale della parte di importo relativa al servizio espletato, provvedendo, altresì a fare richiesta di nota di credito per lo storno parziale della fattura n. 07/08 (allegati 6 e 7 della memoria di parte resistente).

Per questa parte, pertanto, la richiesta di accesso appare adempiuta. Ne consegue che il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile.

Per quanto sin qui esposto sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed, in parte, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *