Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2011, n. 5564 Imposta reddito persone fisiche Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte di V. L.W. dell’avviso di accertamento notificatogli dall’Ufficio imposte dirette di Milano in qualità di erede di V.V. e relativo al reddito dell’impresa Vivi Metalli accertato in capo al de cuius, ai fini IRPEF e ILOR, per l’anno 1994. Il ricorrente eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva e deduceva di non aver acquistato la qualità di erede e di aver rinunciato all’eredità con atto notarile del dott. Olivares. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate che rilevava come l’accertamento derivasse dai verbali di verifica eseguiti dalla Guardia di Finanza nel 1997 e 2000 nei confronti della ditta individuale del de cuius. Da tali verifiche risultava che il ricorrente aveva accettato tacitamente l’eredità incassando direttamente o indirettamente assegni riferibili alla ditta paterna, custodendo i libri contabili ed esibendoli alla Guardia di Finanza, continuando a disporre di beni del padre (in particolare di una imbarcazione e di denaro che era stato speso dalla moglie per l’acquisto di un immobile in (OMISSIS)) senza procedere a inventariarli.

L’appellato eccepiva la novità di tali deduzioni ed eccezioni rispetto all’avviso di accertamento e alle stesse difese svolte in primo grado e ne contestava comunque il fondamento in relazione all’assunzione della qualità di erede.

La C.T.R. ha respinto l’appello rilevando che gli accertamenti giudiziari svolti a carico dei figli di V.V. si erano conclusi con un decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Milano e una sentenza assolutoria dello stesso Tribunale quanto al coinvolgimento nella gestione delle aziende paterne in relazione all’evasione fiscale presunta.

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il contribuente.
Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia (ex multis, Cass. civ. SS.UV. n. 3118 del 14 febbraio 2006).

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione) in quanto il ricorrente aveva impugnato l’accertamento in relazione al suo difetto di legittimazione passiva, contestando l’assunzione della qualità di erede, e non in relazione all’insussistenza del maggior imponibile accertato nei confronti del padre.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 207 disp. coord. c.p.p. e dell’art. 654 c.p.p., in relazione alla ritenuta opponibilità del giudicato penale all’amministrazione finanziaria.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 111 Cost. (omissione di pronuncia e di motivazione), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 nonchè omessa o insufficiente motivazione su punti di fatto decisivi. In particolare l’Amministrazione lamenta la mancata pronuncia o comunque l’omessa motivazione in merito a quanto dedotto in appello (e menzionato nella parte della decisione della C.T.R. dedicata allo svolgimento del processo) a sostegno della ritenuta accettazione tacita dell’eredità.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione. Essi appaiono fondati nella misura in cui la decisione della C.T.R. appare fondata su un recepimento apodittico e acritico del giudicato penale che di certo non dimostra l’infondatezza delle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del V.V. per il fatto della estinzione del procedimento penale a suo carico conseguente alla sua morte. Del tutto apparente appare poi la motivazione della C.T.R. nel ritenere che l’assoluzione dei figli del V.V. in ordine a una non meglio specificata imputazione di evasione tributaria connessa al coinvolgimento nella gestione delle aziende paterne sia idonea a escludere non solo qualsiasi forma di coinvolgimento nell’attività economica riferibile al padre in forma individuale o societaria ma anche sia idonea ad escludere l’accettazione tacita dell’eredità.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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