T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 179 Enti locali Fondazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Lo statuto della Fondazione P.E.C.M. Onlus di Boccaglio – istituzione di diritto privato non lucrativa e di utilità sociale che svolge attività nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, istituendo e gestendo in strutture di proprietà una serie di servizi a tutela dei soggetti anziani e dei disabili – prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto, oltre che da altri soggetti, anche da due componenti nominati, rispettivamente, dai Sindaci dei Comuni di Coccaglio e Torbole Casaglia.

Al fine di detta designazione, il Comune di Torbole Casaglia ha pubblicato un bando per la presentazione delle candidature, il quale prevedeva quali "condizioni preferenziali di nomina", il possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, il possesso di ulteriore titolo specifico, l’aver ricoperto incarichi pubblici.

Il sig. B.G. ha presentato la propria candidatura attestando, oltre alla propria esperienza come consigliere comunale e Sindaco, il possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, ma non anche della laurea in giurisprudenza, in quanto ritenuta titolo non specialistico.

In data 17 febbraio 2010 il sig. B., cui nulla era stato comunicato, apprendeva che, con decreto n. 1 del 5 febbraio 2010 il Sindaco aveva designato come rappresentante del Comune A.P., ritenuto in possesso dei requisiti necessari per ricoprire l’incarico: ciò richiamando, nel provvedimento, l’art. 50, comma 8 del d. lgs. 267/2000 e la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 12 settembre 2006, recante la "definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni", la quale impone di tener conto della esperienza e della capacità organizzativa del soggetto designando.

Nonostante tale riferimento, però, nessuna traccia sarebbe rinvenibile, nel provvedimento stesso, della procedura comparativa posta in essere tra i candidati da parte del Sindaco, con la conseguenza che, proprio in ragione di tale mancata valutazione comparata delle condizioni preferenziali possedute dai due candidati, il provvedimento di nomina sarebbe illegittimo:

1. per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 50, comma 8 del d. lgs. 267/2000, degli indirizzi del Consiglio comunale, della lex specialis della procedura;

2. per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e, quindi, una carente motivazione della scelta operata.

Si è costituito in giudizio il controinteressato che, anche con la successiva memoria, ha ricordato l’orientamento del Consiglio di Stato (tra le altre la sentenza n. 5107 del 20 ottobre 2008) secondo cui le designazioni e nomine dei rappresentanti degli enti locali in altri organismi non scaturiscono da procedure concorsuali, ma sono l’esisto di una scelta fiduciaria, effettuata anche "in sintonia con gli indirizzi politico amministrativi stabiliti dalla stessa amministrazione"; sintonia che non sembrerebbe certo ravvisarsi con riferimento all’odierno ricorrente, esponente dell’opposizione.

Lo stesso controinteressato ha altresì richiesto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 c.p.c., "vengano cancellate dall’atto introduttivo tutte le dichiarazioni sconvenienti ed offensive formulate all’indirizzo del contro interessato Avv. P., in merito all’asserita mancanza "di forte motivazione e spiccata sensibilità a ricoprire l’incarico" e di mancata o scarsa capacità organizzativa.

A tale fine, nella propria ultima memoria il controinteressato evidenzia come gli incarichi rivestiti quale rappresentante nel consiglio parrocchiale, nonché all’interno del Partito Democratico sia a livello locale che provinciale sarebbero sintomatici del suo impegno sociale e delle sue capacità organizzative. Esso insiste, infine, sulla non applicabilità dell’art. 50 del T.U.E.L. alla fattispecie in esame, poiché la Fondazione in questione non sarebbe qualificabile come società partecipata, finanziata o controllata dal Comune.

Si è costituito in giudizio anche il Comune, il quale ha depositato una memoria di cui non può essere tenuto conto, al pari di quella depositata da parte ricorrente in vista della pubblica udienza lo stesso 22 dicembre 2010, in quanto tardive.

Le tesi di entrambe le parti sono state, comunque, oralmente esposte nel corso della pubblica udienza del 13 gennaio 2011, all’esito della quale la causa, su conforme richiesta dei procuratori presenti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente respinta la richiesta del controinteressato attinente alla cancellazione, dall’atto introduttivo, di affermazioni ritenute offensive nei suoi confronti, in quanto non appaiono sussistere, nel caso di specie, le particolari condizioni di cui all’art. 89 del c.p.c..

Nel proprio ricorso, infatti, parte ricorrente non afferma la mancanza dei requisiti di forte motivazione e spiccata sensibilità a ricoprire l’incarico, nonché di capacità organizzativa del soggetto designato, ma si limita a sostenere che nel provvedimento di nomina non vi sarebbe alcuna traccia delle valutazioni comparative effettuate dal Sindaco in ragione dei titoli preferenziali vantati dai due candidati in lizza.

Ciò precisato, si impone la previa trattazione delle questioni in rito poste dalla particolarità della fattispecie, in cui il Comune si è tardivamente costituito, mentre lo stesso giorno il ricorrente ha depositato una memoria anch’essa da considerarsi tardiva, in quanto il deposito è avvenuto il 22 dicembre e quindi ben oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza per il deposito di memorie: né può essere considerato, al fine di evitare tale conclusione, la semplice circostanza che la memoria sia denominata "di replica", benché come tale non possa essere considerata, atteso che la stessa attesta la mancata costituzione del Comune.

In entrambi i casi non possono ritenersi rispettati i termini decadenziali di cui all’art. 73 del d. lgs. 104/2010, con la conseguenza che degli stessi non può essere tenuto conto ai fini della decisione.

Chiariti tali profili in rito, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.

Il Collegio ritiene, a tale proposito, condivisibile la giurisprudenza maggioritaria secondo cui: "Le nomine e le designazioni, da parte del consiglio comunale e del sindaco, dei rappresentanti dell’ente locale presso enti, aziende ed istituzioni, previste da norme di legge, regolamentari o dagli statuti di questi ultimi, da disporsi nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 50, d.lg. n. 267 del 2000, debbono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono un giudizio di affidabilità, espresso attraverso la nomina, basato non soltanto sulle capacità tecniche e professionali del nominato, ma anche sulla ritenuta idoneità del medesimo di rappresentare gli indirizzi di politica amministrativa e gestionale di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico; ne consegue che, nel caso in cui, nel corso del mandato, venga meno il rapporto fiduciario, il sindaco può procedere alla revoca della nomina con provvedimento motivato." (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 27 giugno 2007, n. 1171).

Nella fattispecie risultano rispettate le condizioni di pubblicità anticipata dell’avvio del procedimento preordinato alla scelta del soggetto da nominare, nonché gli indirizzi dettati dal Consiglio comunale, mentre nessuno specifico obbligo di motivazione deve ritenersi sussistesse in ordine alla scelta operata tra i candidati, proprio in ragione della sua natura fiduciaria della scelta.

Tale richiamo ai principi che sottendono ad una corretta interpretazione dell’art. 50 del d. lgs. 163/06 e al loro rispetto nella fattispecie in esame è stato ritenuto opportuno in ragione del fatto che lo stesso avviso pubblicato in vista della designazione richiamava tale norma ed individuava i requisiti che avrebbero dovuto essere posseduti (e valutati) in conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio comunale.

Ciò nonostante la natura privata della Fondazione e la stessa formulazione dello Statuto di quest’ultima facciano propendere per ritenere che il membro del Consiglio di Amministrazione che deve essere designato dal Sindaco non sia un rappresentante del Comune, ma una persona di fiducia del Sindaco medesimo.

Ne discende, a maggior ragione, l’infondatezza del ricorso.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) a favore di ciascuna parte resistente, per un totale di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e C.P.A. e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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