Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2011, n. 5559 Autostrade

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Follo notificava, in data 2.1.2003, alla società SALT S.p.A. – Società Autostrada Ligure Toscana – avviso di accertamento n. 10567 con il quale chiedeva il pagamento della TA.R.S.U. per gli anni dal 1998 al 2001 in relazione alle piazzole autostradali ricadenti nel proprio territorio, in quanto "aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti".

La società impugnava detto atto innanzi alla C.T.P. di La Spezia, chiedendone l’annullamento, in quanto, essendo concessionaria dell’ANAS per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Sestri Levante – Livorno, era tenuta anche a provvedere alla pulizia del tracciato stradale e delle relative pertinenze, tra cui andavano comprese le piazzole, giusto il disposto del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 14 (nuovo C.d.S.). Sosteneva, inoltre, che alle piazzole non poteva attribuirsi la destinazione di "aree scoperte ad uso privato"come indicato nell’avviso di accertamento e che difettavano i presupposti per l’applicazione della TA.R.S.U. in quanto la società aveva affidato l’appalto del servizio di pulizia ad un impresa.

Si costituiva il Comune sostenendo la legittimità dell’imposizione, non rientrando le piazzole tra le superfici esonerate dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e che era irrilevante il fatto che la società provvedesse a sue spese alla pulizia.

La C.T.P. accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento.

Impugnava il Comune, mentre la SALT resisteva con controdeduzioni. La C.T.R. della Liguria accoglieva il gravame, riformando la sentenza di primo grado, sostenendo che le piazzole, non rientravano nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, tuttavia in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59 e desaminato il regolamento comunale, abbatteva il tributo alla misura del 40% della tariffa.

Avverso detta decisione società SALT S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Resiste il Comune di Follo con controricorso integrato da memoria, con il quale si contesta quanto ex adverso sostenuto.
Motivi della decisione

La società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 59 e 62 e del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 14 (nuovo C.d.S.) per avere la C.T.R. erroneamente interpretato ed applicate le norme richiamate, in quanto, nella specie, l’art. 62 D.Lgs. n. cit., non è rilevante, non rientrando l’oggetto del giudizio nelle ipotesi in esso contemplate; nè sarebbe applicabile la riduzione di cui all’art. 59, comma 2.

Sostiene la società che la TA.R.S.U. non sarebbe comunque applicabile in quanto le piazzole di sosta de quibus, pur essendo ubicate nel territorio del Comune di Follo, non sono suscettibili ad usufruire del servizio comunale in quanto sono prive di qualunque via esterna di accesso e/o di collegamento con quel territorio, non essendo presenti caselli per l’ingresso e/o l’uscita dall’autostrada e perchè l’attività di pulizia e smaltimento rifiuti è affidata per legge alla stessa società autostradale ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 14 (nuovo C.d.S.).

Nè, infine, è applicabile la disciplina relativa alla riduzione della tariffa , non potendo le piazzole usufruire del servizio per le ragioni sopra esposte, mentre tale diminuzione è applicabile nelle ipotesi in cui il servizio, pur non essendo utilizzato dal contribuente, è comunque astrattamente fruibile.

Il ricorso è fondato.

Dall’esame della disciplina normativa in materia di rifiuti si evince che la tesi prospettata dalla società ricorrente è in parte condivisibile.

E’ pur vero che nella normativa in materia di rifiuti tra le esenzioni espressamente contemplate dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, non sono comprese le autostrade e le aree ad esse pertinenziali, tuttavia il comma 5 prevede che: "Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento di rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri". Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 (nuovo C.d.S.), che contempla i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade a sua volta al comma 1 prevede: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;"e nel successivo comma 3, chiarisce che: "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito".

Conseguentemente, poichè la norma contenuta nel nuovo codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992) deve essere considerato come norme speciale, come tale può derogare alla disciplina generale in materia di rifiuti contenuta nel D.Lgs. n. 507 del 1993.

Conseguentemente dall’esame della presente normativa emerge senza ombra di dubbio che l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze compete al concessionario dell’autostrada, nella specie, la società SALT S.p.A. la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica, mentre tale attività deve ritenersi esclusa dalla competenza dei Comuni che quindi sono privi anche di ogni potere impositivo, tenuto peraltro anche conto che quella dei rifiuti è una tassa e come tale il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo (cfr., Cass. civ. sent. n. 23583 del 2009 relativa alla raccolta e gestione dei rifiuti in aree portuali).

Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., annullando l’avviso di accertamento in accoglimento del ricorso introduttivo. La spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Condanna il Comune di Follo al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *