T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 267 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, ha ricevuto in data 9.11.2006 la nota con cu le veniva comunicato che, all’esito dei sopralluoghi effettuati in data 28.7.2006 e 10.10.2006, l’amministrazione comunale ha accertato l’inottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 5/2005 del 20.12.2005 e n. 6 del 20.12.2005 (doc. n. 10 dell’amministrazione). Tale atto non è stato impugnato: non sono quindi ammissibili, per omessa impugnazione dell’atto presupposto, le censure di violazione dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001;

– anche le altre censure con cui la ricorrente fa valere vizi propri degli atti impugnati sono inammissibili: la ricorrente non vanta, invero, alcun interesse a contestare le attività con cui l’amministrazione comunale ha alienato le unità immobiliari essendosi, ormai, verificata l’acquisizione gratuita di tali beni al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;

– né a sorreggere il ricorso può valere l’affermazione della sussistenza di un generico interesse della società ricorrente in relazione alle sette unità immobiliari;

– nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è, difatti, caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, così che il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente (tra le ultime, (C.d.S., sez. VI, 4 giugno 2009, n. 3440; 3 settembre 2009, n. 5191);

Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente, in favore del Comune di Torrevecchia Pia, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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