T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 262 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con permesso di costruire n. 2237 del 13.9.2007 e con provvedimento paesistico n. 2236 del 13.9.2007, il Comune di Carate Urio (Como), autorizzava i signori T. e D. alla ricostruzione di un muro di sostegno crollato, per effetto di eventi franosi, sull’area sita in via Sassello n. 31.

A seguito di sopralluogo da parte della Polizia Locale, che rilevava la presunta difformità delle opere eseguite rispetto a quelle assentite, il Comune ordinava dapprima la sospensione dei lavori, con provvedimento n. 8/2010.

Gli esponenti presentavano a questo punto istanza di certificazione di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, che era però respinta dall’Amministrazione comunale con atto in data 11.10.2010, visti i pareri negativi sull’istanza rilasciati dalla Commissione per il paesaggio dell’Unione dei Comuni "Lario di Ponente" (della quale fa parte Carate Urio) e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali di Milano.

Al citato diniego, faceva seguito, sempre da parte del Comune resistente, un’ordinanza di demolizione e di rifacimento delle opere eseguite in difformità, n. 51 del 18.11.2010.

Contro tale ultima ordinanza e contro gli atti pregressi, era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva e di danni, con il quale erano denunciati la violazione della legge 241/1990, del DPR 380/2001, del D.Lgs. 42/2004, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 9 della variante al PRG, oltre all’eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituivano in giudizio il Comune di Carate Urio, l’Unione dei Comuni "Lario di Ponente" ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza cautelare del 27.1.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Nel primo mezzo di ricorso, si contestano i provvedimenti impugnati, laddove gli stessi rilevano che l’altezza accertata del muro è di metri 3,30, mentre i titoli abilitativi prevedevano un’altezza di metri 3.

Secondo gli esponenti, l’Amministrazione non avrebbe attentamente valutato le ragioni tecniche e di sicurezza che avrebbero imposto un innalzamento del muro oltre il citato limite di tre metri.

L’art. 9 delle NTA del Comune di Carate Urio (docc. 23 del Comune e doc. 20 dei ricorrenti), prevede per i muri di sostengo un’altezza massima di metri 2,5, salvo deroghe dovute a comprovate esigenze di sicurezza.

Orbene, l’Amministrazione aveva già assentito un’altezza superiore a quella di cui alla citata norma di piano (tre metri, anziché due metri e mezzo), mentre gli esponenti, né nelle istanze di titoli edilizi rivolte al Comune né nello stesso atto introduttivo, spiegano le ragioni che dovrebbero consentire il superamento di trenta centimetri (pari al 10% dell’altezza consentita dal permesso di costruire), rispetto a quanto oggetto di autorizzazione, che – giova ribadirlo – era già stata rilasciata in deroga alla misura massima di 2,5 metri prevista nel citato art. 9.

Neppure si potrebbe sostenere che l’ottemperanza all’ordinanza impugnata sarebbe impossibile per ragioni di sicurezza, visto che il Comune ha solo imposto di abbassare il muro di 30 centimetri e non certo di demolirlo completamente, né devono essere rimossi i geoblocchi che garantiscono la stabilità del pendio.

Il primo motivo deve quindi respingersi.

Il secondo mezzo è volto a contestare le disposizioni impartite dal Comune, su parere delle autorità preposte alla tutela del paesaggio (Unione dei Comuni e Soprintendenza di Milano), affinché i ricorrenti rimuovano il rivestimento del muro eseguito con pannelli prefabbricati in vetroresina e lo sostituiscano con pietra murale dei luoghi.

In effetti, nel corso dei sopralluoghi, è stato verificato che il rivestimento del muro è costituito non da lastre in pietra, ma da materiale plastico, vale a dire da resina con stampo di tipo pietra (cfr. il materiale fotografico, doc. 1 del Comune e pagine 9 e 13 della comparsa dell’Unione dei Comuni).

L’uso della copertura in plastica in luogo di quella in pietra si pone in evidente contrasto con l’ambito di riferimento e cagiona un evidente turbamento del paesaggio, come messo in evidenza dagli enti preposti alla tutela di quest’ultimo e come riscontrabile anche dalla citata documentazione fotografica, che rivela l’evidente contrasto dei pannelli in resina rispetto alla copertura di pietra.

Neppure potrebbe sostenersi che le prescrizioni paesaggistiche contestate si pongano in contrasto con esigenze di sicurezza, visto che è stato soltanto imposto l’uso della pietra naturale in luogo della resina.

Sul punto si ricordi che la valutazione di compatibilità paesaggistica rappresenta manifestazione di discrezionalità dell’Amministrazione, censurabile in caso di manifesta illogicità o irrazionalità e che l’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 esclude la compatibilità in caso di impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesistica (nel caso di specie, l’autorizzazione n. 2236/2007 aveva approvato un progetto che non contemplava la copertura in plastica del muro).

A diversa conclusione non induce la lettura della relazione geologica del 15.7.2008 (doc. 21 dei ricorrenti), visto che non è contestata, sotto il profilo dell’impatto paesaggistico dell’opera, la presenza dei c.d. geoblocchi, ma soltanto la loro copertura con il pannello di vetroresina.

In conclusione, deve respingersi anche il secondo motivo.

La reiezione del ricorso implica il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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