Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 04-02-2011, n. 4400 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Catania ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. del tribunale in sede aveva assolto perchè il fatto non sussiste R.A. dal reato di peculato e violazione di sigilli – per essersi appropriato quale custode giudiziario e come tale incaricato di pubblico servizio, dell’autovettura, di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, per farne uso temporaneo e per avere violato i sigilli apposti sulla stessa – e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, correttamente rubricato ex art. 314 c.p., norma incriminatrice speciale rispetto alle ipotizzabili ipotesi criminose ex art. 334 e 388 c.p., nonchè in riferimento all’iter argomentativo, che aveva ritenuto l’assenza della "interversio possessionis" nell’uso della vettura da parte del custode.

Osserva il collegio che il ricorso deve essere qualificato come appello e conseguentemente disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania per il giudizio.

Ed invero una volta ripristinata, per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 26/2007 – che ha dichiarato illegittimo l’art. 593 c.p.p., nella parte in cui escludeva il potere di appello del P.M. contro le sentenze di proscioglimento – il ricorso per cassazione proposto direttamente contro la decisione di primo grado, avente ad oggetto -come nel caso in esame – vizio di motivazione di essa, va qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente per il relativo giudizio (Cass. Sez. 3, 15/2 – 16/3/07 n. 11484 Rv. 235932; 15/2 – 23/3/07 n. 12292 Rv. 236137).
P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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