T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 261 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 9 del 12.7.2010, il Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (Como), ingiungeva al sig. A.G. la demolizione di un bagno posto al piano intermezzo – fra il piano primo e quello sottotetto – della propria abitazione sita in Località Oggia.

L’ordinanza di cui sopra era adottata dall’Amministrazione alla luce della sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 271 del 4.2.2010, che, in parziale accoglimento di due ricorsi proposti dal medesimo sig. G., aveva parzialmente annullato una pregressa intimazione di demolizione relativa allo stesso vano con servizi igienici.

L’attuale gravame è affidato a quattro motivi: violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001; violazione del principio di legalità, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della legge 241/1990; travisamento dei fatti e carenza di istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per carenza di motivazione e sviamento della causa tipica.

Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

In esito all’udienza cautelare del 3.12.2010, il Tribunale disponeva incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, con ordinanza n. 1363/2010.

Il Comune provvedeva, di conseguenza, al deposito di relazione con annessi documenti, pur confermando, nella nota di accompagnamento del 9.12.2010, il proprio intendimento di non costituirsi in giudizio.

Alla successiva udienza di sospensiva del 27.1.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

La succitata sentenza del TAR Milano n. 271/2010, aveva ritenuto illegittimo l’ordine di demolizione del bagno per difetto di motivazione, in quanto la presunta abusività era stata accertata in base al semplice raffronto fra le planimetrie del 1984 e quelle del 2005, entrambe presentate dall’esponente ai fini dell’ottenimento di titoli edilizi dal Comune.

L’istruttoria successivamente condotta dagli uffici dell’Amministrazione, poi sfociata nel provvedimento ivi impugnato, non ha però consentito – secondo lo scrivente Tribunale – di dipanare completamente i dubbi sul periodo e sulle modalità di realizzazione del servizio igienico posto al piano intermezzo dell’abitazione.

Infatti, la relazione dell’Ufficio Tecnico del 12.6.2010, richiamata nell’ordinanza ivi gravata, conclude, con riguardo al problema del bagno, confermando l’inesistenza di titoli abilitativi, senza però, vista anche l’accertata carenza di documentazione ed il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’intervento, individuare compiutamente il momento di effettuazione di quest’ultimo (cfr. la copia della relazione versata in atti in adempimento dell’ordinanza istruttoria).

Si aggiunga ancora che il succitato intervento reputato abusivo (realizzazione del bagno, come indicato nell’ordinanza impugnata), configura un’ipotesi di manutenzione straordinaria dell’immobile (art. 27, lettera b della legge regionale 12/2005 ed art. 6 del DPR 380/2001), o tutt’al più di restauro e risanamento conservativo (in tal senso, si veda TAR Lombardia, Milano, sez. III, 15.10.2002, n. 3953), per cui la mancanza di titolo abilitativo non pare realizzare la fattispecie dell’art. 31, comma 1°, del DPR 380/2001, riferita invece ad abusi che comportino la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso dal precedente.

Ciò premesso, visto il lungo tempo trascorso dall’effettuazione dell’intervento (che viene ammesso del resto dallo stesso Comune nella deliberazione di Giunta n. 53/2010, versata in atti) e visto anche il carattere dell’intervento stesso (che secondo il Collegio dovrebbe inquadrarsi correttamente nella figura della manutenzione straordinaria), appare illegittimo l’ordine di demolizione ivi impugnato, tenuto altresì conto che l’Amministrazione non ha adeguatamente provato le ragioni di interesse pubblico che impongono, a distanza di tempo, la rimozione di un abuso tutto sommato di lieve entità (cfr. sul punto, TAR Toscana, sez. III, 26.11.2010, n. 6644).

L’annullamento del provvedimento di demolizione non preclude ovviamente al Comune l’irrogazione di altre e meno afflittive sanzioni né la valutazione sull’eventuale corresponsione del contributo di costruzione o degli oneri di urbanizzazione a fronte dell’intervento effettuato.

Le spese restano a carico del ricorrente, non essendovi motivo, in relazione alla peculiarità della vicenda, per porle a carico dell’Amministrazione, che non si è neppure costituita
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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